Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28346 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28346 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/06/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1226/2025 CC – 25/06/2025
R.G.N. 15161/2025
– Relatore – ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria depositata dal difensore dei ricorrenti;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
Peraltro, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione può integrare gli estremi della violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto, sia fondato su affermazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dall’organo investito del procedimento (vedi Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; da ultimo Sez. 2, n. 11320 del 13/12/2022, COGNOME, non massimata).
Questo Collegio intende dare seguito all’univoco orientamento ermeneutico secondo cui il giudice del riesame non Ł tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di tutte
le risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata.
In sede di legittimità non Ł, pertanto, censurabile il provvedimento, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente che la motivazione evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, COGNOME, Rv. 275500).
Peraltro, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la motivazione inesistente o apparente del provvedimento ricorre esclusivamente quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato da una parte che risulti potenzialmente decisivo in quanto, anche se singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, MulŁ, Rv. 279284 – 01).
In questa prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, Ł improponibile, sotto forma di violazione di legge, la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, come nel caso di specie, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, MulŁ, Rv. 279284 – 01) o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; da ultimo Sez. 2, n. 4872 del 17/11/2022, dep. 2023, non massimata).
Il secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione, che possono esser trattati congiuntamente in quanto relativi alla sussistenza del fumus del reato di circonvenzione di incapace, sono ictu oculi riferibili ad una motivazione, non già mancante o meramente apparente, ma ritenuta illogica e non condivisa dai ricorrenti e, quindi, per ragioni escluse dal sindacato della Corte di Cassazione in materia di misure cautelari reali.
Il Tribunale ha ritenuto, con motivazione coerente con le emergenze investigative ed immune da vizi logici, la sussistenza del fumus del reato di circonvenzione di incapace in considerazione dell’accertato stato di particolare vulnerabilità della persona offesa, delle condotte induttive e manipolative poste in essere dai ricorrenti e del conseguente compimento da parte della vittima di atti dispositivi produttivi di effetti giuridici dannosi nonchØ del contributo concorsuale posto in essere da tutti gli indagati nella piena consapevolezza della condizione di vulnerabilità in cui versava XXXXXXXXXXXXXXXX(vedi pagg. da 4 ad 8 dell’ordinanza impugnata).
I ricorrenti, invocando una rilettura di elementi indiziari estranea al sindacato di legittimità, chiedono a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a loro piø gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di riesame e con le emergenze indiziarie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.
Deve essere, in proposito, ribadito che, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede i profili di censura diretti in concreto a contestare semplicemente la tenuta logica della motivazione; le stesse serrate critiche ai singoli passaggi espresse nel ricorso evidenziano, pertanto, la sua tangibile consistenza grafica e argomentativa e la
conseguente insindacabilità in questa sede.
Il quinto motivo di ricorso con cui Ł eccepita la carenza del fumus commissi delicti del reato di autoriciclaggio, oltre ad essere dedotto per motivi non consentiti per le ragioni esposte al paragrafo 1), Ł privo di specificità in quanto i ricorrenti si sono limitati a riproporre le medesime doglianze dedotte in sede di riesame senza confrontarsi con le coerenti argomentazioni sulle quali si fonda la decisione impugnata.
5.1. Il Tribunale, con motivazione coerente con le risultanze indiziarie ed esente da illogicità, ha ritenuto dimostrato il reimpiego dei proventi del reato di circonvenzione di incapace in un investimento immobiliare.
Le condotte descritte nel capo di incolpazione sono state correttamente ritenute idonee a perfezionare gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. in considerazione della natura dissimulatoria delle operazioni di trasferimento del denaro di provenienza delittuosa, denaro utilizzato per l’acquisto dell’immobile effettuato in data 28 settembre 2020 da XXXXXXXXXXXXXX (vedi pagg. 8 e 9 dell’ordinanza impugnata).
I giudici del riesame hanno correttamente ritenuto che le ricorrenti abbiano impresso al denaro di provenienza delittuosa una ‘destinazione speculativa’, in presenza di una forma di investimento del provento del reato di cui all’art. 643 cod. pen. diversa dal mero godimento personale di tali somme. La ratio sottesa all’introduzione delle fattispecie incriminatrice dell’autoriciclaggio si fonda, infatti, sull’esigenza di impedire che l’autore del reato presupposto possa liberamente disporre del profitto illecito, sottraendolo ogni forma di controllo, e soprattutto di contrastare condotte volte a reinserire tali proventi nel circuito economico legale attraverso modalità che aggravano l’offensiva della condotta, esponendo a concreto pericolo l’integrità e il corretto funzionamento dell’ordine economico.
5.2. L’affermazione difensiva secondo cui la tracciabilità dei pagamenti effettuati per l’acquisto dell’immobile escluderebbe l’idoneità delle condotte rubricate a rendere maggiormente difficoltà l’identificazione del denaro trasferito da XXXXXXXXXXXX, Ł destituita di fondamento.
Deve essere, in proposito, ribadito che, ai fini dell’integrazione del reato di autoriciclaggio, non occorre che l’agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza, e ciò anche attraverso operazioni o flussi finanziari che risultino pienamente tracciabili (Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, P.G. contro COGNOME, Rv. 276974 – 01).
Deve conseguentemente essere escluso che l’avvenuta identificazione delle operazioni di dissimulazione del denaro o del bene illecito da parte degli inquirenti escluda la punibilità della condotta perchØ priva di “concreta” capacità decettiva; una tale interpretazione finirebbe per escludere la punibilità di qualsiasi condotta per il solo fatto della successiva verificazione e ricostruzione della stessa e comporterebbe la irragionevole conseguenza di dovere affermare la non applicabilità della norma penale di cui all’art. 648 ter.1 cod. pen. a qualsiasi fatto accertato.
Il sesto motivo di impugnazione con cui i ricorrenti lamentano l’insussistenza del fumus commissi delicti del reato di ricettazione, non Ł consentito in sede di legittimità.
Nel caso di specie Il Tribunale ha ritenuto, con motivazione coerente con le emergenze investigative e scevra da vizi logici, la sussistenza del fumus del reato di cui all’art. 648 cod. pen. e, in particolare, l’esistenza di elementi indiziari attestanti la piena consapevolezza di
tutti i ricorrenti in ordine alla provenienza delittuosa delle somme di denaro in questione (pagg. 8 e 9 dell’ordinanza impugnata).
Diversamente da quanto affermato dalla difesa, il Tribunale ha anche valutato -in modo ineccepibile in punto di logica- le argomentazioni difensive in tema di ricettazione, ritenendo gli elementi indiziari evidenziati in sede di riesame inidonei a dimostrare lacapacità reddituale di XXXXXXXXXXXX per far fronte agli acquisti immobiliari effettuati dagli altri indagati (vedi pag. 9 del provvedimento oggetto di ricorso).
Deve essere, in proposito, ribadito che al controllo di legittimità in tema di misure cautelari reali non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito ma esclusivamente il vizio di legge e l’assoluta carenza o apparenza di motivazione.
7. L’ottavo motivo di ricorso con cui Ł dedotto vizio di legge e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora non Ł consentito.
Nel caso di specie non può affermarsi che la motivazione resa dal provvedimento impugnato, quanto ai dati di fatto valorizzati e alle conclusioni da essi tratte, sia omessa o ovvero apparente, in quanto il Tribunale, seppur con le peculiarità della fase procedimentale, ha correttamente desunto il periculum dagli specifici comportamenti predatori tenuti dagli indagati e dal possibile utilizzo della procura generale da parte di XXXXXXXXXXXX (vedi pag. 10 dell’ordinanza oggetto di ricorso). La motivazione sul periculum in mora , quindi, lungi dall’essere meramente apparente o di stile, risulta circostanziata e coerente con gli atti a disposizione dell’autorità procedente
Si tratta, infatti, di una motivazione che spiega le ragioni che rendono necessarie l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizioper l’esistenza di elementi concreti che fanno ritenere sussistente il pericolo che, nelle more del giudizio, quanto sottoposto a sequestro venga modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato.
A fronte di tale apparato argomentativo, che certamente non può dirsi mancante o apparente, il motivo in esame, laddove censura la capacità dimostrativa degli elementi addotti a sostegno della sussistenza del periculum , si risolve, a ben vedere, in una critica alla congruità della motivazione, che esula dal perimetro segnato dall’art. 325 cod. proc. pen.
8. Il nono motivo di ricorso Ł generico ed aspecifico.
Deve essere, preliminarmente, rimarcato che la difesa di XXXXXXXXXXXXXX si Ł limitata ad affermare che le somme sottoposte a vincolo cautelare includerebbero l’assegno per figli a carico con disabilità percepito dalla ricorrente, senza procedere alla necessaria produzione di documentazione a conferma di tale apodittica affermazione e, quindi, senza dare la prova della verità di quanto affermato in ordine all’impignorabilità di tali somme, con conseguente difetto di genericità della doglianza e violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
Il Collegio intende ribadire, in proposito, il principio di diritto secondo il quale, allorquando la doglianza abbia ad oggetto la valutazione di atti che contengono elementi di prova, Ł onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la specifica indicazione di tali atti, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità l’esame diretto dell’intero fascicolo (vedi Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270071 – 01; Sez. 6, n. 48611 del 02/11/2022, COGNOME, non massimata).
La condizione della specifica indicazione degli “atti del processo” può essere soddisfatta nei modi piø diversi (quali, ad esempio, l’integrale riproduzione dell’atto nel testo
del ricorso, l’allegazione in copia, l’individuazione precisa dell’atto nel fascicolo processuale di merito), purchØ detti modi siano comunque tali da non costringere il giudice di legittimità ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.
Peraltro, il Tribunale, con percorso argomentativo privo di manifesta illogicità, ha rimarcato che, già in sede di riesame, la ricorrente non ha fornito prova di quanto affermato in ordine all’impignorabilità delle somme di denaro percepite dalla XXXXXXXX con conseguente genericità del motivo di impugnazione (vedi pag. 9 dell’ordinanza impugnata), argomentazione con cui il ricorso non si confronta adeguatamente con conseguente aspecificità della doglianza.
L’inammissibilità di tutti i motivi del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, di conseguenza, comporta l’originaria inammissibilità dei motivi aggiunti depositati dalla difesa in data 07 giugno 2025.
Questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che l’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuoviatteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275158; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277850 – 01; Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218 – 01; Sez. 2, n. 641 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, non massimata).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 25/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME