Ricorso in Cassazione: Quando i motivi sono solo una ripetizione
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue porte non sono sempre aperte. È un rimedio straordinario, destinato a correggere errori di diritto e non a rimettere in discussione i fatti già accertati. Un’ordinanza recente della Suprema Corte, la n. 43765/2023, offre un chiaro esempio dei limiti invalicabili di questo strumento, dichiarando inammissibili i ricorsi di due imputati che cercavano, in sostanza, un terzo grado di merito.
I Fatti del Processo
Due individui, condannati dalla Corte d’Appello di Perugia, hanno presentato ricorso in Cassazione contestando la sentenza. I loro motivi di doglianza erano molteplici e riguardavano diversi aspetti della decisione impugnata. In particolare, lamentavano la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione con cui i giudici di merito avevano ritenuto provata la loro responsabilità penale, basandosi sul riconoscimento effettuato. Uno dei due ricorrenti contestava anche il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, mentre l’altro si opponeva all’applicazione della recidiva e alla quantificazione dell’aumento di pena per la continuazione tra i reati.
Il ricorso in Cassazione e i suoi limiti
La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi e li ha giudicati manifestamente infondati e, in parte, aspecifici. Il punto centrale della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di legittimità. I giudici hanno sottolineato che i motivi presentati non erano altro che una mera riproposizione delle stesse censure già sollevate e respinte in appello. La Corte territoriale, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione “esaustiva e conforme alle risultanze processuali”, indicando una “pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità dei ricorrenti”.
La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un’occasione per una “rilettura degli elementi fattuali” o per privilegiare una ricostruzione dei fatti diversa da quella, logicamente argomentata, dei giudici di merito. Il controllo di legittimità, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), del codice di procedura penale, non permette di valutare la plausibilità delle prove, ma solo di verificare la coerenza e la logicità della motivazione che le ha sorrette.
Analisi delle altre censure
Oltre alla questione principale sulla valutazione delle prove, la Corte ha respinto anche le altre doglianze:
* Attenuanti Generiche: Il motivo è stato giudicato aspecifico, poiché non argomentava adeguatamente contro le ragioni dei giudici d’appello. Questi ultimi avevano correttamente negato le attenuanti valorizzando “l’intensa capacità criminale” dell’imputato e l’assenza di elementi favorevoli.
* Recidiva: La decisione di applicare la recidiva è stata ritenuta basata su una motivazione “adeguata, logica e coerente”. La Corte territoriale aveva giustamente considerato la “progressione criminosa” dell’imputato come prova di una pericolosità sociale ingravescente.
* Aumento per la Continuazione: Anche la lamentela sulla quantificazione della pena è stata respinta. La graduazione della pena, inclusi gli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Finché la decisione è sorretta da una motivazione sufficiente e non arbitraria, come in questo caso, non è censurabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili basandosi su principi consolidati. I ricorrenti, chiedendo una nuova valutazione delle prove, hanno tentato di forzare i confini del giudizio di legittimità, che non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, a meno che quest’ultima non sia manifestamente illogica o contraddittoria. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta immune da tali vizi. Per quanto riguarda le altre questioni (attenuanti, recidiva, pena), la Corte ha confermato che le decisioni dei giudici di merito erano supportate da argomentazioni logiche e conformi alla giurisprudenza, rientrando pienamente nella loro discrezionalità.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza la funzione della Corte di Cassazione come giudice della legge e non del fatto. Un ricorso in Cassazione ha successo solo se individua specifici errori di diritto o vizi logici macroscopici nella motivazione della sentenza impugnata. Limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito, sperando in una diversa interpretazione delle prove, è una strategia destinata al fallimento. La decisione comporta, per i ricorrenti, non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della manifesta infondatezza delle loro istanze.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo penale?
No, la Corte di Cassazione svolge un controllo di legittimità, non di merito. Non può quindi riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia manifestamente illogica o contraddittoria.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile se si limita a ripetere i motivi dell’appello?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se è meramente reiterativo di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con motivazione adeguata. Il ricorso in Cassazione deve sollevare nuove questioni di diritto o vizi specifici della sentenza di secondo grado, non riproporre le stesse argomentazioni fattuali.
La determinazione della pena da parte del giudice di merito è sempre sindacabile in Cassazione?
No, la graduazione della pena, così come la concessione o il diniego delle attenuanti generiche e l’applicazione della recidiva, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. È censurabile in Cassazione solo se la motivazione è assente, manifestamente illogica, contraddittoria o basata su un ragionamento arbitrario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43765 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43765 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
Ritenuto che i motivi di ricorso con cui i ricorrenti lamentano la contraddittorietà e manif illogicità della motivazione in ordine all’attendibilità del riconoscimento degli imputati qual dei reati rispettivamente contestati, sono meramente reiterativi di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha confutato le criticità ricostruttive evi con l’atto di appello. La Corte di merito, con motivazione esaustiva e conforme alle risulta processuali, ha indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità ricorrenti (vedi pagg. 4/5 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manife ricorrenti, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione delle prove poste a fondament della decisione e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a loro più grad considerano che, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non appartengono controllo di legittimità sulla motivazione: la rilettura degli elementi fattuali posti a fo della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indi dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispet a quelli adottati dal giudice del merito (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, DCOGNOME, 271623-01; Sez. 1, n. 42515 del 04/07/2022, Signore, non massimata).
Rilevato che il secondo motivo del ricorso del COGNOME è aspecifico non risultando adeguatamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento d mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di appello, peralt hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, l’intensa capacità criminale del ricor desumibile dai precedenti penali specifici e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazio della pena (vedi pag. 5 della sentenza impugnata).
Rilevato che il terzo motivo del ricorso del COGNOME è manifestamente infondato. L’applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanz processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha corretta valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in es dall’imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione dei delitti in esame è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 6 della sentenza impugnata), fornendo quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all’orientamento de giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva.
Rilevato che l’ulteriore doglianza con la quale il ricorrente lamenta la carenza di motivazio in ordine alla determinazione dell’aumento di pena a titolo di continuazione è manifestamente infondata. La Corte di merito, con motivazione esente da illogicità, ha ritenuta congrua e corre la dettagliata determinazione dell’aumento a titolo di continuazione in considerazione del omogeneità e gravità degli illeciti perpetrati e delle relative pene edittali (vedi pag. sentenza impugnata). Deve essere ricordato, in proposito, che la graduazione della pena, anche
in relazione agli aumenti a titolo di continuazione, rientra nella discrezionalità merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui deter sorretta da sufficiente motivazione, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionam (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/ Mannarino, non massimata).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la co ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascun della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese p della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023
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