Ricorso in Cassazione: Quando l’Appello Diventa Inammissibile
Il Ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo baluardo della giustizia nel nostro ordinamento, ma il suo ruolo è spesso frainteso. Non si tratta di un terzo processo per riesaminare i fatti, ma di un controllo sulla corretta applicazione del diritto. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce perfettamente questi confini, dichiarando inammissibile il ricorso di un uomo condannato per lesioni e minaccia aggravata.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, per i reati di lesioni personali e minaccia aggravata. L’imputato, non accettando la decisione, ha deciso di presentare un Ricorso in Cassazione, affidandosi a tre specifici motivi per contestare la sentenza.
I Motivi del Ricorso e i Limiti del Giudizio di Legittimità
La difesa dell’imputato ha basato il ricorso su tre punti principali:
1. Vizi di motivazione: I primi due motivi criticavano il modo in cui i giudici di merito avevano valutato le prove e ricostruito i fatti, sostenendo che la loro decisione fosse illogica.
2. Aggravante dell’arma impropria: Il terzo motivo contestava il riconoscimento dell’aggravante per l’uso di un’arma impropria. Secondo la difesa, gli oggetti utilizzati – una bicicletta e uno stereo – erano incompatibili con le lesioni riportate dalla vittima.
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi, dichiarando il ricorso completamente inammissibile. Vediamo perché.
La Funzione del Ricorso in Cassazione: Non un Terzo Grado di Giudizio
La Suprema Corte ha ribadito un principio cardine della procedura penale: il Ricorso in Cassazione non è un’occasione per una nuova valutazione delle prove. Il compito della Corte non è stabilire chi ha ragione o torto sui fatti, ma assicurarsi che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge. I primi due motivi del ricorrente, infatti, chiedevano proprio una “rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie”, un’attività preclusa in sede di legittimità. Un simile riesame è possibile solo se si dimostra un “travisamento della prova”, cioè quando il giudice ha basato la sua decisione su una prova inesistente o ne ha frainteso palesemente il contenuto, cosa che nel caso di specie non è stata dimostrata.
La Valutazione sull’Uso dell’Arma Impropria
Anche il terzo motivo è stato giudicato “manifestamente infondato”. La Corte di Appello aveva già spiegato in modo logico e coerente come il lancio di oggetti come una bicicletta e uno stereo fosse del tutto compatibile con le lesioni subite dalla persona offesa. La Cassazione ha inoltre sottolineato che il mancato ritrovamento dello stereo sulla scena del crimine non aveva alcuna rilevanza, trattandosi di un oggetto facilmente asportabile. Di conseguenza, la valutazione dei giudici di merito è stata considerata corretta e non sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità sulla base di principi consolidati. I motivi di ricorso che mirano a una riconsiderazione dei fatti e a una nuova valutazione del materiale probatorio sono estranei al giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione interviene solo per correggere errori di diritto (violazione di legge) o vizi logici macroscopici e manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Nel caso in esame, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta logica, coerente e priva di vizi evidenti, sia nella ricostruzione della responsabilità dell’imputato sia nel riconoscimento dell’aggravante.
Conclusioni
Questa ordinanza è un’importante lezione sul ruolo e i limiti del Ricorso in Cassazione. Esso non è una terza istanza di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un fondamentale strumento di controllo sulla legalità delle decisioni giudiziarie. La decisione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende servono da monito: il ricorso all’ultimo grado di giudizio deve essere fondato su precise censure di diritto, non su un generico dissenso rispetto alla valutazione delle prove compiuta nei gradi precedenti.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non decidere una terza volta nel merito dei fatti.
Cosa si intende per “arma impropria” in questo caso?
Per arma impropria si intende un qualsiasi oggetto che, pur non essendo stato creato per offendere, viene utilizzato per minacciare o ferire una persona. Nel caso specifico, una bicicletta e uno stereo sono stati considerati armi improprie perché lanciati contro la vittima.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un compito che non spetta alla Corte di Cassazione. Inoltre, il motivo relativo all’aggravante dell’uso di un’arma impropria è stato ritenuto manifestamente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12849 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12849 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
42562/2023
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di lesioni personali e di minaccia aggravata;
Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia v di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità ed in relazione al quadro probatorio non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché finalizzati a prefigurare rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legit e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7 del provvedimen impugnato);
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazione in ordine alla contestata aggravante dell’uso dell’arma impropria, lamentando – in particolare – una incompatibilità degli oggetti (una bicicletta ed uno stereo) rispetto all’e delle lesioni, è manifestamente infondato, posto che la Corte di merito ben chiariva, a pag. 7 come il lancio di tali oggetti potesse ritenersi del tutto compatibile con le lesioni subite persona offesa e che il mancato ritrovamento dello stereo sul luogo di commissione del fatto non avesse particolare rilevanza, in quanto oggetto facilmente asportabile.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28 febbraio 2024
Il Consigliere estensore