Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18872 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 06/05/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18872 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 06/05/2025
R.G.N. 4396/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
COGNOME NOME nato a Siderno il 24/10/1982
avverso la sentenza del 08/10/2024 della Corte d’appello di Reggio Calabria
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza in data 10 gennaio 2018 del Tribunale di Locri con la quale era stata affermata la penale responsabilità del COGNOME in relazione al contestato reato di concorso in truffa (artt. 110, 640 cod. pen.) consumato in data 7 luglio 2015
Rilevato che la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo:
violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo alla valutazione di attendibilità dell’individuazione fotografica del COGNOME operata dalla persona offesa con margine di certezza al 90%) posta a fondamento dell’affermazione della penale responsabilità in violazione del principio dell”oltre ogni ragionevole dubbio’;
violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta applicabilità della circostanza aggravante della recidiva.
Considerato che il primo motivo di ricorso non Ł formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, poichØ, pur formalmente volto a lamentare violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità penale per il concorso nel reato di truffa aggravata ascritto all’odierno ricorrente, risulta invero teso a contestare una decisione errata perchØ fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, prefigurando un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità del riconoscimento fotografico posto in essere dalla
persona offesa, estraneo al sindacato di questa Corte;
che , a tal proposito, occorre segnalare, con la costante giurisprudenza di questa Corte, che la regola di giudizio compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio”, richiamata dal ricorrente, invero, rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 28597 del 03/04/2017, COGNOME Rv. 270108 – 01; Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245 – 01);
che , nel caso di specie, sulla premessa che, contrariamente a quanto contestato, i giudici di appello, in linea con la decisione del giudice di primo grado, con una motivazione non manifestamente illogica, e come tale, quindi, non censurabile in questa sede, hanno ritenuto provata la penale responsabilità dell’odierno ricorrente, sulla base delle dichiarazioni, reputate attendibili e lineari, rilasciate dalla persona offesa, e del ritenuto affidabile ed idoneo riconoscimento fotografico ad elevato livello di attendibilità da questa effettuato (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza), deve sottolinearsi che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicchØ, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, Ł estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione, alla quale, pertanto, Ł preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis , v. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 11984 del 27/04/2022, COGNOME, Rv. 283439, non mass. sul punto).
Considerato poi che il secondo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato in ordine al riconoscimento della contestata recidiva evidenziando non solo gli innumerevoli precedenti penali dell’imputato alcuni dei quali commessi nel medesimo arco temporale di quelli di cui Ł processo ma anche che la truffa di cui si discute appare sintomatica della spiccata pericolosità sociale del COGNOME anche in considerazione del danno arrecato e della particolare insidiosità della condotta.
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME