Ricorso in Cassazione: Quando la Rilettura dei Fatti è Inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultima via per contestare una sentenza di condanna, ma è fondamentale comprendere i limiti entro cui la Suprema Corte può operare. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come i motivi di ricorso basati esclusivamente su una diversa interpretazione dei fatti siano destinati all’inammissibilità. Questo provvedimento ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è giudice della legge, non dei fatti.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata in appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.), ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era quello di ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado, contestando le basi su cui si fondava la sua affermazione di responsabilità penale per entrambi i capi d’accusa.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
Il ricorrente ha articolato il suo appello su due motivi principali:
1. Violazione di legge e difetto di motivazione riguardo alla condanna per resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo che la sua condotta non integrasse gli estremi del reato.
2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di ricettazione, contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, in particolare riguardo alla distanza temporale e logica tra due episodi di furto.
La Corte di Cassazione, esaminati i motivi, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La decisione si fonda sulla natura stessa del giudizio di legittimità, che impedisce alla Corte di sostituire la propria valutazione delle prove a quella, logicamente argomentata, dei giudici di merito.
Le Motivazioni: i limiti invalicabili del ricorso in Cassazione
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché i motivi proposti non potessero trovare accoglimento. Entrambi, infatti, si traducevano in una richiesta di “rilettura” degli elementi probatori e di una nuova ricostruzione storica dei fatti. Questa attività, tuttavia, è riservata esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado (il cosiddetto “giudizio di merito”).
Per quanto riguarda il reato di resistenza, i giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esaustiva e coerente, in linea con quella del primo grado (la cosiddetta “doppia conforme”), evidenziando una pluralità di elementi che dimostravano una condotta ben più grave della mera “resistenza passiva”. Questa valutazione, essendo immune da vizi di manifesta illogicità, non è sindacabile in sede di Cassazione.
Analogamente, per il reato di ricettazione, il ricorso in Cassazione è stato ritenuto inammissibile perché tendeva a ottenere una “inammissibile ricostruzione dei fatti” attraverso criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. La Corte d’Appello aveva chiaramente esplicitato le ragioni del suo convincimento, basandosi su elementi come la distanza tra i furti e il breve arco temporale, giudicandoli sufficienti a fondare la condanna. Contestare tali valutazioni fattuali esula dai poteri della Suprema Corte, come ribadito da una consolidata giurisprudenza (Cass. Sez. U, n. 6402/1997).
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: per avere successo, un ricorso in Cassazione non può limitarsi a contestare la conclusione a cui sono giunti i giudici di merito proponendo una diversa lettura delle prove. Deve, invece, individuare e denunciare specifici errori nell’applicazione delle norme di diritto o vizi logici macroscopici e palesi nel percorso argomentativo della sentenza impugnata. Qualsiasi tentativo di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, dove ridiscutere i fatti, è destinato a fallire, comportando una dichiarazione di inammissibilità e la condanna definitiva.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
Perché i motivi presentati non denunciavano reali violazioni di legge o vizi logici della motivazione, ma si limitavano a proporre una diversa lettura delle prove e una ricostruzione dei fatti alternativa a quella dei giudici di merito, attività che esula dai poteri della Corte di Cassazione.
Cosa si intende per giudizio di legittimità?
È il giudizio svolto dalla Corte di Cassazione, che non ha il potere di riesaminare i fatti di una causa, ma solo di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano motivato la loro decisione in modo completo, logico e non contraddittorio.
Può un imputato chiedere alla Cassazione di valutare nuovamente le prove a suo carico?
No, non può. La valutazione delle prove (testimonianze, documenti, perizie, ecc.) è compito esclusivo dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il ricorso in Cassazione può censurare tale valutazione solo se la motivazione che la sostiene è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20407 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20407 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il 07/07/1982
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui al 337 cod. pen., non è consentito poiché, oltre ad essere reiterativo, è artico esclusivamente in fatto e sulla base di una diversa lettura dei dati processuali una differente ricostruzione storica dei fatti e, pertanto, proposto al di fuor limiti del giudizio dì legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassa quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisio o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice dì primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine reato ascritto all’odierno ricorrente (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata o correttamente si afferma come la condotta non sia riconducibile ad una mera resistenza passiva); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il prof della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto no qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e p insindacabili in questa sede;
osservato che analogamente reiterativo e, pertanto, non consentito risulta il secondo motivo di ricorso il quale, lamentando la violazione di legge e il vizio motivazione quanto all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’ 648 cod. pen., tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediant criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito che, motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del convincimento (cfr. pagg. 6-7 della sentenza impugnata), evidenziando come la corretta qualificazione del reato di cui al capo C) si fondi sulla dist intercorrente tra i due furti ai danni delle persone offese COGNOME e COGNOME e s brevissimo arco temporale tra i fatti, oltre che sull’assenza di elementi concr per riconoscere il COGNOME autore del furto ai danni della COGNOME;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilet degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.