Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42183 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42183 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a RIPACANDIDA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VENOSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, che, dichiarando non doversi procedere per il reato di c al capo 1, perché estinto per intervenuta prescrizione, e rideterminando la pena, h confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale gli imputati erano sta ritenuti responsabili anche del reato di cui all’art. 216 comma 1 n. 1 R.D. n. 267/1942;
Considerato che i due ricorsi, con i quali i ricorrenti denunziano vizi di motivazion ordine alla valutazione del compendio probatorio, sono versati in fatto, opponendo, a quell della Corte di Appello, una propria ricostruzione dei fatti, secondo un approccio critico consentito nel giudizio di legittimità.
Riguardo all’approccio nella valutazione del ricorso, il Collegio accede all’esegesi fatta propria anche dalle Sezioni Unite – secondo cui, nel giudizio di legittimità, no consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di tra proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della C cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento de decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senz possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione ,di una diversa, e ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 de 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260).
Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudic di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della dec impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una mig capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 546 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito dell modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, sta preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultan processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 de 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, COGNOME e altri, Rv. 238215).
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 23 ottobre 2024