Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36240 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36240 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, le cui ragioni, in punto di legittimazione impugnare, sono state ribadite con memoria;
ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la mancanza e/o contraddittorietà della motivazione posta a base della dichiarazione responsabilità per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e di danneggiamento, è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto tende, invero, ad ot una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione divers quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, riconferma integralmente quanto già rilevato dal primo giudice (si veda, in particolare, 6);
che, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, il ricorrente in realtà non ha lamentato una motivazi mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materia probatorio;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rile degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 640 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, 2 Luglio 2024
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Il Consigliere Estensore
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