Ricorso in Cassazione: Quando la Rivalutazione delle Prove è Inammissibile
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. L’ordinanza in esame chiarisce i confini invalicabili tra il giudizio di merito e quello di legittimità, confermando che la Corte Suprema non può sostituirsi al giudice di primo e secondo grado nella valutazione delle prove.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per concorso in furto pluriaggravato. L’imputato, dopo la conferma della sentenza di colpevolezza da parte della Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era quello di ottenere l’annullamento della condanna, sostenendo che i giudici dei precedenti gradi di giudizio avessero commesso errori nella valutazione del materiale probatorio a suo carico.
I Motivi del Ricorso in Cassazione e la loro Genericità
L’imputato ha basato il suo ricorso in Cassazione su un unico motivo, denunciando un’erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. In particolare, lamentava un presunto travisamento delle prove, sostenendo che la sua responsabilità non fosse stata adeguatamente dimostrata.
Tuttavia, la Suprema Corte ha giudicato il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile. Secondo i giudici, i motivi presentati non erano altro che una riproposizione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Mancava, inoltre, una correlazione specifica tra le argomentazioni della sentenza impugnata e le critiche mosse dal ricorrente, rendendo l’impugnazione priva della necessaria specificità.
Le Motivazioni della Corte: I Limiti del Giudizio di Legittimità
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra il ruolo del giudice di merito e quello della Corte di Cassazione. La Corte ha sottolineato che la richiesta del ricorrente si traduceva, in sostanza, in una pretesa di “rivisitazione del ragionamento probatorio”. Si chiedeva alla Cassazione di effettuare una nuova e diversa valutazione degli elementi di prova, traendo conclusioni differenti da quelle a cui erano pervenuti i giudici di primo e secondo grado.
Questo, però, esula completamente dai poteri della Corte di Cassazione. Il suo compito, nel cosiddetto “giudizio di legittimità”, non è quello di stabilire come sono andati i fatti, ma di verificare che il processo si sia svolto nel rispetto della legge e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Citando consolidati orientamenti delle Sezioni Unite, la Corte ha ribadito che non le compete una “rilettura” degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Prospettare semplicemente una valutazione delle prove diversa e più favorevole non è sufficiente per integrare un valido motivo di ricorso.
Le Conclusioni: L’Inammissibilità del Ricorso e le Conseguenze
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale decisione comporta che la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello diventa definitiva.
Inoltre, come conseguenza processuale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento di controllo sulla corretta applicazione del diritto, non un’ulteriore opportunità per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti già compiuto nei precedenti gradi di giudizio.
Posso chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove se ritengo che i giudici precedenti abbiano sbagliato?
No. L’ordinanza chiarisce che il compito della Corte di Cassazione è un “giudizio di legittimità”, ovvero un controllo sulla corretta applicazione della legge, non una rivalutazione delle prove. Questo compito è riservato esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Cosa rende un ricorso in Cassazione generico e quindi inammissibile?
Un ricorso è ritenuto generico quando non indica con precisione gli errori di diritto commessi dal giudice precedente o si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. Chiedere una semplice “rilettura” dei fatti rientra in questa categoria.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, come stabilito in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3318 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3318 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PALERMO il 21/03/1995
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
34809/2024 GLYPH Rei. COGNOME – Ud. 18.12.2024
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel reato di furto pluriaggravato;
Considerato che il ricorso, articolato in un unico motivo – con il quale il ricorrent denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, lamentando un travisamento delle prove – oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito, è generi per mancanza di specificità, non essendovi una correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento delle doglianze prospettate (in ogni caso, la Corte di merito ha fornito compiuta risposta a tutti gli interrogativi che erano stati sollev con l’atto di appello);
Considerato che quella che il ricorrente pretenderebbe è una rivisitazione del ragionamento probatorio che non è consentita nel giudizio di legittimità dal momento che il Collegio accede all’esegesi – fatta propria anche dalle Sezioni Unite – secondo cui, in questa sede, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri de Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 18 dicembre 2024 Il consigliere estensore COGNOME9>
Il Presidente