Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26753 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26753 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a UDINE il 14/05/1977 NOME COGNOME nato a UDINE il 17/02/1975
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la condanna degli imputati per il reato di furto in abitazione;
Considerato che il primo motivo del ricorso, proposto nell’interesse di entrambi gli imputati, – che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità – è versato in fatto e non consentito nel giudizio di legittimità, giacché invoca una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – che contesta la qualificazione giuridica del fatto – è aspecifico dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento dei provvedimento impugnato
(principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017,
COGNOME, Rv. 268823);
Considerato che il terzo motivo di ricorso – che contesta la mancata esclusione della recidiva qualificata – è manifestamente
infondato, in quanto i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione
(si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice
non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad
esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti
condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che
abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato
“sub iudice”;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente