Il Ricorso in Cassazione e i Limiti sulla Valutazione dei Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del ricorso in Cassazione, specialmente quando le argomentazioni difensive si concentrano sulla ricostruzione dei fatti. Il caso in esame riguarda una condanna per il grave reato di riciclaggio, confermata in appello e giunta al vaglio della Suprema Corte. La decisione finale sottolinea un principio cardine del nostro sistema processuale: la Cassazione è giudice della legge, non dei fatti.
I Fatti del Processo
Il procedimento trae origine da una condanna per riciclaggio, ai sensi dell’art. 648-bis del codice penale, emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato, ritenuto responsabile del reato, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la propria responsabilità penale e la sussistenza degli elementi costitutivi del reato. La difesa ha tentato di smontare la ricostruzione accusatoria, ma si è scontrata con i paletti procedurali che caratterizzano il giudizio di legittimità.
L’Analisi della Corte: Limiti al Ricorso in Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta. Il motivo di impugnazione è stato giudicato “aspecifico” e “articolato esclusivamente in fatto”. In altre parole, l’imputato non ha lamentato un errore nell’applicazione della legge da parte dei giudici di merito, ma ha chiesto alla Cassazione di effettuare una “rilettura degli elementi probatori”.
Questo tipo di richiesta esula completamente dai poteri della Corte. Il giudizio di legittimità, infatti, non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare testimonianze, perizie o documenti. Il suo compito è verificare che i giudici precedenti abbiano interpretato e applicato correttamente le norme di diritto e che la loro motivazione sia logica e non contraddittoria.
La “Doppia Conforme” e la Solidità della Motivazione
Un elemento chiave evidenziato nell’ordinanza è la presenza di una “doppia conforme”. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello erano giunti alla medesima conclusione, condannando l’imputato. La Corte d’Appello, secondo i giudici di legittimità, aveva fornito una motivazione “esaustiva e conforme” alle risultanze processuali, riprendendo e rafforzando le argomentazioni del primo giudice. La ricostruzione dei fatti, basata su una pluralità di elementi probatori, è stata ritenuta completa, razionale e priva di vizi logici evidenti, rendendola insindacabile in sede di Cassazione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sul principio fondamentale della separazione tra giudizio di fatto e giudizio di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure mosse dall’imputato non riguardavano violazioni di legge o vizi procedurali, ma erano un tentativo di ottenere dalla Suprema Corte una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio. La Corte ha ribadito che non ha il potere di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica, contraddittoria o carente, vizi che non sono stati riscontrati nel caso di specie. La decisione della Corte d’Appello è stata considerata solida, ben argomentata e fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili come illogici e, pertanto, non censurabili in questa sede.
Le Conclusioni
Con la dichiarazione di inammissibilità, la Corte di Cassazione ha posto fine al procedimento, rendendo definitiva la condanna. Questa ordinanza rappresenta un monito importante: il ricorso in Cassazione deve essere costruito su solidi argomenti giuridici e non può trasformarsi in un appello mascherato. Le parti che intendono impugnare una sentenza di condanna devono concentrarsi sull’individuazione di specifici errori di diritto, poiché una mera contestazione della ricostruzione dei fatti è destinata a fallire. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava esclusivamente su una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non rientra nei poteri della Corte di Cassazione, la quale si limita a un controllo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare il merito della causa?
Risposta: Significa che la Corte non può riconsiderare le prove (come testimonianze o documenti) per decidere se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro. Questo compito spetta ai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione si assicura solo che le leggi siano state interpretate e applicate correttamente.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Risposta: In base a questa ordinanza, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36290 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36290 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN PIETRO VERNOTICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità ed alla sussistenza degl elementi costitutivi del reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. è aspecific articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quel di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine a reato di riciclaggio (vedi pagg. da 4 a 6 della sentenza impugnata), tal ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 sette bre 2024.