Ricorso in Cassazione: Quando è Inammissibile?
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultima via per contestare una sentenza di condanna. Tuttavia, non tutti i motivi di doglianza sono ammessi davanti alla Suprema Corte. Un’ordinanza recente ha ribadito con chiarezza i limiti del giudizio di legittimità, specialmente per quanto riguarda la valutazione delle circostanze del reato e la concessione della sospensione condizionale della pena. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio quali sono le frontiere invalicabili per chi si appella alla Cassazione.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo essere stato condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Torino, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. La sua difesa si basava su due argomenti principali: contestava il modo in cui i giudici di merito avevano bilanciato le circostanze aggravanti e attenuanti e criticava il diniego della sospensione condizionale della pena, proponendo una diversa valutazione della sua personalità.
I Motivi del Ricorso in Cassazione e i Limiti del Giudizio
La difesa ha cercato di ottenere una revisione di due aspetti cruciali della sentenza d’appello.
Primo Motivo: Il Bilanciamento tra Circostanze Aggravanti e Attenuanti
L’imputato lamentava una violazione di legge nel cosiddetto “giudizio di valenza”, ovvero la comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti. La Corte d’Appello aveva ritenuto che le circostanze si equivalessero, una decisione che la difesa considerava errata. Questo motivo, tuttavia, si è scontrato con un orientamento giurisprudenziale consolidato. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. La valutazione del peso delle circostanze è una prerogativa del giudice di merito (primo e secondo grado).
Secondo Motivo: La Negata Sospensione Condizionale della Pena
Il secondo punto del ricorso riguardava la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte d’Appello aveva formulato una prognosi negativa sul futuro comportamento dell’imputato, ritenendo che non ci fossero le condizioni per concedere il beneficio. La difesa ha tentato di contestare questa valutazione, proponendo un’interpretazione diversa e più favorevole della personalità del suo assistito.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando nel dettaglio perché entrambi i motivi fossero infondati. I giudici hanno chiarito che le decisioni relative al bilanciamento delle circostanze possono essere criticate in sede di legittimità solo se sono il risultato di “mero arbitrio o di un ragionamento illogico”. Se la motivazione del giudice di merito è sufficiente e logicamente coerente, come nel caso di specie, la Cassazione non può intervenire per sostituire la propria valutazione.
Analogamente, per quanto riguarda la sospensione condizionale della pena, la prognosi sulla futura condotta del reo è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito. La difesa non può limitarsi a proporre una diversa lettura della personalità dell’imputato; deve invece dimostrare una “manifesta illogicità o contraddittorietà” nel ragionamento della Corte d’Appello. Non essendo stati evidenziati tali vizi, anche questo motivo è stato respinto.
Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza per riesaminare i fatti, ma un rigoroso controllo sulla corretta applicazione del diritto. Le valutazioni di merito, se adeguatamente motivate e prive di palesi illogicità, restano di competenza esclusiva dei giudici dei primi due gradi di giudizio.
Quando è possibile contestare in Cassazione il bilanciamento delle circostanze?
È possibile contestare il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti solo nell’ipotesi in cui la decisione del giudice di merito sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico. Non è sufficiente proporre una diversa valutazione.
Può la Corte di Cassazione rivalutare la personalità dell’imputato per concedere la sospensione della pena?
No, la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito riguardo la personalità dell’imputato ai fini della sospensione condizionale della pena. Il suo controllo è limitato a verificare la presenza di profili di manifesta illogicità o contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10265 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10265 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in ordine al giudizio di valenza, è manifestamente infondato alla luce d consolidato l’orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti s censurabili in sede di legittimità soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto d arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemen motivata la soluzione dell’equivalenza (cfr., Sez. 5, n. 5579 del 26.9.2013 5.579, Sub; Sez. 6, n. 6866 del 25.11.2009, COGNOME; Sez. 1, n. 3232 del 13.1.199 COGNOME);
rilevato che il secondo motivo del ricorso è a sua volta formulato in termini non consentiti avendo la Corte d’appello operato una prognosi negativa ai fini del concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena rispetto all quale la difesa non ha potuto evidenziare profili di maniFesta illogici contraddittorietà limitandosi ad esporre un diverso apprezzamento della personalità del ricorrente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 09/01/2024
Il Consiglie/eistens re