Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26729 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26729 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il 24/02/1970
NOME nato a PATTI il 21/10/1992
avverso la sentenza del 01/10/2024 del GIUDICE COGNOME di COGNOME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza del Giudice di pace di Sant’Agata di Militello, con cui sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 610, cod. pen., e condannati alla pena ritenuta di giustizia;
Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, congiuntamente trattati in quanto strettamente connessi, contestanti la correttezza della motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, all’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, alla sussistenza dell’elemento soggettivo e alla mancata esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché, dinanzi alla Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, nella parte in cui contesta la correttezza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile e manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte,
w,.
secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo
disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del
15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De
Cotiis, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez.
6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244);
-Ritenuto che nulla muta la memoria conclusiva del difensore, ex art.611 cod.
proc. pen., in quanto reitera deduzioni in fatto contenute nel ricorso ed in subordine deduce la prescrizione del reato;
– Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/06/2025.