Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29022 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29022 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Marano di Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della Corte d’appello di Bologna
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME; ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità per il reato ascritto, non è consentito in questa sede;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (cfr.: Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944-01);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni che risultano conformi ai canoni normativi in materia di prova
indiziaria ed esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento ( vedano, in particolare, le pagg. 2-4);
considerato che il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, non è consentito;
che, quanto alla determinazione della pena base e all’aumento ex art. 63, quarto comma, cod. pen., trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, le relative statuizioni sfuggono al sindacato di legittimità laddove siano sorrette da sufficiente argomentazione e l’onere argonnentativo si può ritenere adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale, come è avvenuto nel caso di specie, in cui la Corte d’appello ha fatto riferimento alla congruità della pena irrogata e agli elementi indicati nel penultimo capoverso della pag. 5, i quali appaiono idonei a giustificare anche l’aumento di un terzo della pena ex art. 63, quarto comma, cod. pen., considerato anche il fatto che ricorrevano ben quattro circostanze aggravanti a effetto speciale;
che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, la pag. 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 2 luglio 2024.