Ricorso in Cassazione: Quando la Valutazione dei Fatti è Insindacabile
Il Ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma la sua funzione è spesso fraintesa. Non si tratta di un terzo processo per riesaminare tutto daccapo, bensì di un controllo sulla corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta i limiti invalicabili di questo strumento, dichiarando inammissibile un ricorso che tentava di rimettere in discussione la valutazione delle prove effettuata nei gradi precedenti.
Il Caso: Dalla Condanna per Furto al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale trae origine da una condanna per furto aggravato in abitazione, confermata sia in primo grado che in appello. L’imputato, ritenuto responsabile del reato, decideva di presentare Ricorso in Cassazione, affidandosi al proprio difensore per contestare l’affermazione di colpevolezza.
Le doglianze sollevate dalla difesa non riguardavano, però, una presunta errata interpretazione di una norma di legge, ma si concentravano interamente sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione del materiale probatorio. In sostanza, si contestava il modo in cui i giudici di merito avevano interpretato le dichiarazioni delle persone offese e ricostruito la dinamica del delitto.
I Limiti del Ricorso in Cassazione e le Motivazioni della Difesa
Il cuore del ricorso si basava sulla presunta carenza, insufficienza e illogicità della motivazione delle sentenze di condanna. La difesa mirava a dimostrare che i giudici d’appello avessero errato nel considerare attendibili le dichiarazioni delle vittime, acquisite peraltro ai sensi dell’art. 512 del codice di procedura penale a causa del loro decesso prima del dibattimento.
Tuttavia, questo tipo di argomentazione sconfina inevitabilmente dal perimetro del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un “super giudice” che può sostituire la propria valutazione a quella dei tribunali precedenti. Il suo compito è verificare che il processo si sia svolto nel rispetto della legge e che la motivazione della sentenza sia logica e coerente, non di decidere se una prova sia più o meno credibile.
La Decisione della Corte: Inammissibilità e Ruolo del Giudice di Legittimità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando un principio consolidato nella giurisprudenza. I giudici supremi hanno sottolineato come le censure proposte investissero “profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello”.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito una motivazione “congrua e adeguata”, esente da vizi logici e basata su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza. In particolare, la sentenza d’appello aveva attentamente vagliato l’attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, giustificando in modo esauriente le proprie conclusioni. Citando un proprio precedente (Sez. 6, n. 5465/2021), la Cassazione ha ribadito che al giudice di legittimità sono precluse “la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti”. Tentare di proporre una ricostruzione alternativa, per quanto plausibile, non è consentito in questa sede. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. È fondamentale comprendere che il Ricorso in Cassazione non offre una nuova opportunità per discutere i fatti. L’appello alla Suprema Corte deve essere rigorosamente fondato su questioni di diritto: l’erronea applicazione di una norma, la violazione di una regola processuale o un vizio di motivazione che sia palesemente illogico o contraddittorio, e non una semplice discordanza con la valutazione del giudice. In assenza di tali presupposti, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con un conseguente dispendio di tempo e risorse.
È possibile contestare la valutazione delle prove in un Ricorso in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che la rilettura degli elementi di fatto e la valutazione del materiale probatorio sono di esclusiva competenza dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Cosa significa che un ricorso è “inammissibile”?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché non rispetta i presupposti richiesti dalla legge. In questo caso, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sollevava questioni di fatto, non di diritto.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione nel sistema giudiziario italiano?
La Corte di Cassazione è un “giudice di legittimità”, non di merito. Il suo compito non è decidere una terza volta la vicenda, ma assicurare la corretta applicazione e l’uniforme interpretazione della legge, oltre al rispetto delle norme processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45022 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45022 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELLAMONTE il 22/12/1981
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOMECOGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 624-bis, 625 n. 2, 61 n. 5 cod. pen.
Rilevato che la difesa contesta l’affermazione di responsabilità dell’imputato, lamentando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, carenza, insufficienza ed illogicità della motivazione.
Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello;
rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione (si veda in particolare quanto argomentato a pag. 4 della motivazione, in cui la corte d’appello ha attentamente valutato il profilo dell’attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, acquisite agli atti del giudizio ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. in seguito al decesso di entrambi i denuncianti);
ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente