Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14879 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14879 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a MESSINA il 17/07/1970 NOME nato a MESSINA il 19/08/1975
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. pro pen., non sono consentiti in questa sede;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri d valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, infatti, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, le motivazioni offerte dalla sentenza di primo grado, richiamata da quella impugnata, a proposito del ruolo di gerente della società in capo a NOME Massimo, delle dichiarazioni della persona offesa e dei riscontri al narrato, della mancanza di anticipazioni alla vittima, dell’assenza di prova documentale delle compensazioni, del dolo di entrambi gli imputati nel cancellare la società e nel creare debiti da accollare alla persona offesa);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre ai compensi in favore della parte civile che ha presentato efficace memoria, liquidati come da dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, che
liquida in complessivi euro 2686,00 oltre accessori di legge.
Così deciso, il 14/01/2025.