Ricorso in Cassazione: Quando la Rilettura dei Fatti è Inammissibile
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue funzioni e i suoi limiti sono spesso fraintesi. Non si tratta di un ‘terzo processo’ dove tutto può essere ridiscusso. Un’ordinanza recente della Suprema Corte lo ribadisce con chiarezza, dichiarando inammissibile un ricorso che mirava a una nuova valutazione delle prove in un caso di rapina impropria. Analizziamo questa decisione per capire i confini invalicabili del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di rapina impropria, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso in Cassazione. Il motivo principale del ricorso era una critica alla motivazione della sentenza di secondo grado: secondo la difesa, i giudici d’appello avevano interpretato i dati processuali e ricostruito i fatti in modo illogico. In sostanza, l’imputato non contestava un errore di diritto, ma la valutazione del materiale probatorio, proponendone una lettura alternativa e a lui più favorevole.
La Decisione della Corte e i Limiti del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che il suo compito non è quello di stabilire ‘come sono andati i fatti’, ma di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente, senza contraddizioni.
Sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito è un’operazione preclusa alla Suprema Corte. Come specificato nell’ordinanza, non è consentito saggiare la tenuta logica di una sentenza confrontandola con ‘altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno’, ovvero con ricostruzioni alternative dei fatti proposte dalla difesa.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che il giudice d’appello aveva esplicitato in modo esauriente e privo di vizi logici le ragioni del proprio convincimento. La sentenza impugnata aveva applicato correttamente i principi giuridici per affermare la responsabilità dell’imputato e la sussistenza del reato di rapina impropria, come previsto dall’art. 628 del codice penale. I giudici hanno ritenuto che gli elementi costitutivi del reato fossero stati provati in aderenza alle risultanze processuali, analiticamente richiamate nella motivazione.
Poiché il ricorso si limitava a contestare questa ricostruzione fattuale, proponendone una diversa, esso si traduceva in una richiesta di riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità. Citando un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza Jakani del 2000), la Corte ha rafforzato il principio secondo cui il controllo di legittimità sulla motivazione non può trasformarsi in un nuovo giudizio di fatto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre un importante promemoria sulle strategie difensive e sulle reali possibilità di successo di un ricorso in Cassazione. Per poter essere accolto, un ricorso non può limitarsi a sostenere che i fatti potevano essere interpretati diversamente. È necessario, invece, individuare e dimostrare specifici vizi della sentenza: un’errata applicazione di una norma di legge (violazione di legge) o una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o carente, tale da rendere incomprensibile il ragionamento del giudice. Chi intende adire la Suprema Corte deve quindi concentrarsi non sul ‘cosa’ è stato deciso, ma sul ‘come’ e ‘perché’ si è arrivati a quella decisione. In assenza di tali vizi, il tentativo di ottenere una terza valutazione nel merito si scontrerà inevitabilmente con una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per chiedere una nuova valutazione delle prove e dei fatti?
No, l’ordinanza chiarisce che alla Corte di Cassazione è precluso il compito di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Il suo ruolo è verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava la correttezza della motivazione proponendo una diversa lettura dei dati processuali e una differente ricostruzione storica dei fatti, attività che non è consentita dalla legge in sede di legittimità.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31462 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31462 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TARANTO il 20/08/1984
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che contesta la correttezza dell motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitt rapina impropria, denunciando la illogicità della motivazione sulla base di u diversa lettura dei dati processuali e di una differente ricostruzione storica de – non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a que compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica del pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’appara argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridic ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, ove correttamente si afferma sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 628 cod. aderenza alle risultanze processuali richiamate analiticamente dal giudice);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.