I Limiti del Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso di Inammissibilità
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue funzioni sono spesso fraintese. Non è una terza istanza di merito dove si possono ridiscutere i fatti, ma un giudizio di legittimità. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce perfettamente questi limiti, dichiarando inammissibile un ricorso che tentava di ottenere un nuovo esame delle prove. Analizziamo insieme il caso.
I Fatti del Processo
Un individuo veniva condannato sia in primo grado sia in appello per il reato di furto in abitazione, previsto dall’articolo 624-bis del codice penale. La condanna si basava su diversi elementi probatori, tra cui il riconoscimento dell’imputato da parte della persona offesa.
Insoddisfatto della sentenza di secondo grado, l’imputato decideva di presentare ricorso in Cassazione, affidandosi alla propria difesa per contestare la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito.
I Motivi del Ricorso in Cassazione e la Valutazione delle Prove
La difesa dell’imputato ha basato il proprio ricorso in Cassazione su una presunta erronea applicazione dell’articolo 192 del codice di procedura penale, che disciplina le regole sulla valutazione della prova. In sostanza, il ricorrente contestava:
* La ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello.
* L’apprezzamento del materiale probatorio.
* La ritenuta affidabilità del riconoscimento effettuato dalla vittima.
L’obiettivo della difesa era quello di indurre la Corte di Cassazione a una nuova e diversa lettura degli elementi di fatto, sostenendo che la propria interpretazione fosse più plausibile di quella adottata nella sentenza impugnata.
La Posizione dei Giudici di Merito
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano fornito una motivazione congrua e logicamente coerente per giustificare la condanna. Avevano basato il loro ragionamento su criteri di inferenza corretti e su massime di esperienza condivisibili, ancorando la decisione alle risultanze probatorie emerse durante il processo. In particolare, la Corte d’Appello aveva attentamente vagliato l’attendibilità del riconoscimento, sottolineando che la persona offesa conosceva già in precedenza l’imputato, il che rendeva la sua identificazione certa e priva di dubbi.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo con fermezza i limiti del proprio sindacato. I giudici hanno spiegato che le censure mosse dalla difesa non riguardavano vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge o difetti logici della motivazione), ma investivano direttamente il merito della vicenda. La richiesta di una nuova valutazione delle prove e di una diversa ricostruzione dei fatti è un’attività preclusa al giudice di legittimità, essendo di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
La Corte ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di cassazione, non è consentita la “rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata” né “l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti”. Il compito della Cassazione è verificare la tenuta logico-giuridica del ragionamento del giudice di merito, non sostituirlo con uno proprio.
Poiché la sentenza d’appello era motivata in modo adeguato, esente da vizi logici e giuridicamente corretta, il ricorso non poteva che essere respinto.
Le Conclusioni: Cosa Ci Insegna Questa Ordinanza
Questa decisione offre un’importante lezione pratica sui confini del ricorso in Cassazione. Non si può sperare di ottenere un “terzo processo” in cui ridiscutere l’attendibilità di un testimone o il peso di una prova. Il ricorso alla Suprema Corte deve concentrarsi su specifiche violazioni di legge o su vizi manifesti della motivazione (come la contraddittorietà o l’illogicità palese). Tentare di trasformare il giudizio di legittimità in un’ulteriore istanza di merito porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Qual è il motivo principale per cui il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le contestazioni sollevate non riguardavano violazioni di legge o vizi logici della motivazione, ma chiedevano alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti e valutare nuovamente le prove, attività che è di competenza esclusiva dei giudici di merito (primo e secondo grado).
La Corte di Cassazione può valutare se il riconoscimento di un imputato da parte della vittima è attendibile?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare l’attendibilità di una testimonianza o di un riconoscimento. Il suo compito è verificare che la valutazione fatta dal giudice di merito (in questo caso, la Corte d’Appello) sia basata su una motivazione logica, completa e non contraddittoria.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso non ammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31630 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31630 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CAGLIARI il 12/11/1989
avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da COGNOME AlessandroCOGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 624-bis cod. pen.
Rilevato che la difesa si duole dell’affermazione di penale responsabilità, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen.
Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello;
rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato, esente da vizi knici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze probatorie rappresentate in motivazione;
ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato che i rilievi riguardanti la prospettata inaffidabilità del riconoscimento operato dalla persona offesa hanno formato oggetto di attenta valutazione da parte della Corte di merito, che ha evidenziato come la persona offesa, la quale ha indicato l’autore del fatto in termini di assoluta certezza, avesse una pregressa conoscenza dell’imputato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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