Ricorso in Cassazione: Quando le Prove non si Possono Ridiscutere
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, chiarendo perché non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per ottenere una nuova valutazione delle prove già esaminate nei precedenti gradi di giudizio. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Processo: La Condanna nei Primi Due Gradi
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Ancona. L’imputato, ritenuto responsabile, decideva di contestare la sentenza proponendo ricorso presso la Suprema Corte, lamentando principalmente due aspetti della decisione dei giudici di merito.
Il Ricorso in Cassazione: I Motivi dell’Appellante
I motivi del ricorso si concentravano su due punti fondamentali: la valutazione delle prove e il trattamento sanzionatorio.
La Critica alla Valutazione delle Prove
In primo luogo, il ricorrente lamentava un ‘vizio della motivazione’ riguardo alle dichiarazioni della persona offesa. Sostanzialmente, chiedeva alla Cassazione di interpretare diversamente le testimonianze e gli elementi probatori, ritenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel confermare la sua responsabilità. L’obiettivo era ottenere una completa ricostruzione dei fatti basata su criteri di valutazione diversi da quelli adottati in precedenza.
La Richiesta delle Attenuanti Generiche
In secondo luogo, il ricorso contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’aumento di pena applicato per la continuazione tra i reati. Secondo la difesa, la condotta processuale ‘non ostruzionistica’ dell’imputato avrebbe dovuto giustificare una riduzione della pena.
La Decisione della Suprema Corte sul ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato la conferma definitiva della sentenza di condanna e l’obbligo per l’imputato di pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte ha fornito una spiegazione chiara e lineare per la sua decisione, basata su principi cardine del nostro sistema processuale.
Limiti del Giudizio di Legittimità
Sul primo motivo, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare i fatti o di offrire una nuova interpretazione delle prove, come se fosse un terzo grado di processo. Può intervenire solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica, contraddittoria o inesistente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione coerente e priva di vizi logici; pertanto, la richiesta del ricorrente di una diversa valutazione probatoria era inammissibile.
Criteri per le Attenuanti e l’Aumento di Pena
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha precisato che la semplice ‘condotta processuale non ostruzionistica’, essendo un comportamento doveroso per qualsiasi imputato, non è di per sé sufficiente per giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche. Per quanto riguarda l’aumento di pena per la continuazione, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente esercitato la propria discrezionalità, motivando l’entità dell’aumento in base all’intensità del dolo e alla pervicacia della condotta, in linea con i parametri dell’art. 133 del codice penale.
Conclusioni: L’Insegnamento della Sentenza
Questa ordinanza riafferma con forza la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso in Cassazione non è uno strumento per tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti, ma solo per controllare la corretta applicazione della legge e la logicità delle motivazioni dei giudici precedenti. La decisione sottolinea inoltre che i benefici come le attenuanti generiche non sono automatici ma devono essere ancorati a elementi concreti e positivi, che vadano oltre il semplice rispetto delle regole processuali.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le dichiarazioni di un testimone?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o valutare diversamente i fatti come le dichiarazioni testimoniali. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente, non condurre un nuovo processo.
Avere una ‘condotta processuale non ostruzionistica’ è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No, secondo questa ordinanza, una condotta semplicemente doverosa e non ostativa non è di per sé sufficiente a giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche. È necessario che emergano elementi positivi che meritino una riduzione di pena.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 160 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 160 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Jesi il 06/10/1994
avverso la sentenza del 12/01/2023 della Corte d’appello di Ancona
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione «in ordine alle dichiarazioni della persona offesa», con riguardo alla conferma dell’affermazione di responsabilità, non è consentito, in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che risulta priva di contraddizioni o illogicità (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), le doglianze del ricorrente appaino sostanzialmente dirette a ottenere una diversa valutazione del significato probatorio delle dichiarazioni della persona offesa NOME COGNOME e, più in generale, degli elementi di prova – e, quindi, una ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito – il che non è consentito in questa sede di legittimità;
considerato che il secondo motivo, con il quale si lamenta il vizio della motivazione con riguardo alla conferma del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all’aumento di pena per la continuazione, è manifestamente infondato
atteso che la Corte d’appello ha adeguatamente motivato: con un’argomentazione non illogica, che l’invocata mera «condotta processuale non ostruzionistica» dell’imputato, in quanto doverosa, non si poteva ritenere di per sé idonea a giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; che l’aumento di pena per la continuazione si doveva ritenere «contenul:o», tenuto conto dell’intensità del dolo e della pervicacia della condotta dell’imputato, così dando sufficientemente conto dell’utilizzo, nell’esercizio della propria discrezionalità, anche in relazione ai suddetti aumenti di pena, dei parametri stabiliti dall’art. 133 cod. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023.