Ricorso in Cassazione: Quando l’Appello Viene Dichiarato Inammissibile
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti e la funzione del giudizio di legittimità. Attraverso l’analisi di un caso di rapina, la Corte ha ribadito un principio cardine: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma una sede destinata esclusivamente al controllo sulla corretta applicazione del diritto. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni dei giudici.
I Fatti del Caso: La Condanna per Rapina
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di rapina (art. 628 c.p.) emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, ritenuto responsabile del reato, decideva di non arrendersi alla decisione di secondo grado e di proporre l’estremo rimedio previsto dal nostro ordinamento.
Il Ricorso in Cassazione e le Motivazioni dell’Appellante
L’imputato ha presentato un ricorso in Cassazione basato su un unico motivo: la presunta illogicità e scorrettezza della motivazione della sentenza di condanna. Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero errato nella lettura dei dati processuali e nella valutazione delle prove. In sostanza, si chiedeva alla Suprema Corte una diversa ricostruzione storica dei fatti e un nuovo giudizio sull’attendibilità delle fonti di prova, in particolare contrapponendo la versione dei fatti dell’imputato a quella della persona offesa.
La Decisione della Corte e il Ruolo della Sede di Legittimità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la legge preclude alla Corte, in sede di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Non è compito della Cassazione saggiare la tenuta logica della pronuncia attraverso un confronto con modelli di ragionamento alternativi.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La motivazione della decisione si fonda su un pilastro del nostro sistema processuale. Il ricorso in Cassazione è ammissibile solo se denuncia vizi di legge o vizi logici manifesti e decisivi nella motivazione della sentenza, ma non può mai tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito della causa.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che la sentenza d’appello era fondata su una motivazione esente da vizi logici. I giudici di merito avevano chiaramente esplicitato le ragioni del loro convincimento, basandosi su argomenti giuridici corretti. Avevano ritenuto attendibile e coerente la versione fornita dalla persona offesa, corroborata dalle risultanze probatorie e dalle descrizioni degli eventi operate dalla polizia giudiziaria e dagli operatori del 118. Tentare di contrapporre a questa ricostruzione una lettura alternativa delle prove, come fatto dal ricorrente, esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante: chi intende presentare un ricorso in Cassazione deve essere consapevole che non sta iniziando un ‘terzo processo’. L’appello alla Suprema Corte deve concentrarsi su questioni di diritto: la violazione di una norma, un’errata interpretazione giuridica o un’argomentazione palesemente illogica o contraddittoria da parte del giudice di merito. Qualsiasi tentativo di rimettere in discussione l’attendibilità di un testimone o di proporre una diversa ricostruzione dei fatti è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità, con ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente.
È possibile contestare la valutazione delle prove (es. la testimonianza di una vittima) in un ricorso in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una somma di tremila euro.
Per quale motivo principale un ricorso in Cassazione può essere considerato inammissibile secondo questa ordinanza?
Sulla base di questa ordinanza, un motivo chiave di inammissibilità è tentare di ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione dell’attendibilità delle fonti di prova, attività che sono precluse al giudice di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38489 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38489 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 628 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di Cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, tra cui la versione fornita dalla persona offesa – la quale, contrariamente a quella prodotta dall’imputato, è risultata essere attendibile e coerente con le risultanze probatorie – nonché la descrizione degli eventi operata dalla polizia giudiziaria e dagli operatori del 118 una volta giunti sul posto (più nel dettaglio, si vedano pagg. 23 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025
Il Con a GLYPH e estensore
Il Presidente