Ricorso in Cassazione: Quando la Critica alla Motivazione è Inammissibile
Il Ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue funzioni sono spesso fraintese. Non è una terza occasione per discutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla decisione precedente. Una recente ordinanza della Suprema Corte (n. 9515/2024) ribadisce con chiarezza i confini entro cui un imputato può contestare la motivazione di una sentenza di condanna, in particolare per quanto riguarda la pena inflitta.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Palermo per il grave reato di riciclaggio. L’imputato non contestava l’accertamento dei fatti, ma si doleva esclusivamente della motivazione con cui i giudici di secondo grado avevano giustificato l’entità della pena irrogata, ritenendola inadeguata.
I Limiti del Ricorso in Cassazione
La questione centrale affrontata dalla Corte riguarda la natura dei vizi che possono essere denunciati in sede di legittimità. L’imputato, infatti, criticava la decisione dei giudici d’appello per la sua scarsa ‘persuasività’, ‘adeguatezza’ e ‘puntualità’. Secondo la difesa, la motivazione era illogica e non teneva conto di elementi che avrebbero dovuto portare a una pena più mite.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato questa impostazione, sottolineando un principio fondamentale della procedura penale: il Ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova e diversa valutazione delle prove. Il giudizio di legittimità non serve a stabilire se la motivazione del giudice di merito sia più o meno convincente, ma solo se essa presenti vizi specifici e tassativamente previsti dalla legge.
La Decisione della Suprema Corte e i Vizi Ammissibili
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha spiegato che le censure ammissibili contro la motivazione di una sentenza sono limitate a tre ipotesi:
1. Mancanza della motivazione: quando il giudice omette completamente di spiegare le ragioni della sua decisione.
2. Manifesta illogicità: quando il ragionamento del giudice è palesemente irrazionale o assurdo.
3. Contraddittorietà: quando la motivazione presenta affermazioni inconciliabili tra loro o in contrasto con le prove processuali (se tale contrasto è decisivo e palese).
Qualsiasi critica che si limiti a contestare la ‘persuasività’ o a proporre una lettura alternativa delle prove è, di fatto, un tentativo di trasformare la Cassazione in un terzo grado di merito, cosa non consentita dalla legge.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni della sua ordinanza, la Corte ha specificato che il giudice d’appello aveva fornito una spiegazione logica e coerente per la condanna per riciclaggio e per la decisione di non concedere una diminuzione della pena. I giudici di merito avevano esplicitato le ragioni del loro convincimento, facendo riferimento a elementi concreti e applicando correttamente i principi giuridici. Poiché la motivazione esisteva ed era esente da vizi logici evidenti, non vi era spazio per un intervento della Corte di Cassazione. Il ricorso, pertanto, mirava a una rivalutazione dei fatti preclusa in sede di legittimità.
Le Conclusioni
La decisione in esame ha importanti implicazioni pratiche. Conferma che il Ricorso in Cassazione è uno strumento di controllo della legalità, non una nuova istanza per discutere il caso. Per poter contestare con successo una sentenza davanti alla Suprema Corte, non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione del giudice; è necessario dimostrare che la sua decisione è viziata da un errore di diritto o da un difetto di motivazione grave e palese. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza del suo ricorso.
Quando un ricorso in Cassazione può contestare la motivazione di una sentenza?
Un ricorso può contestare la motivazione solo quando questa è completamente assente, manifestamente illogica o contraddittoria. Non può essere utilizzato per criticare la persuasività della valutazione del giudice o per proporre una diversa interpretazione delle prove.
Per quale motivo il ricorso specifico è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché le critiche mosse dall’imputato non denunciavano un vizio logico o una mancanza di motivazione, ma si limitavano a contestare l’adeguatezza e la persuasività del ragionamento del giudice d’appello riguardo alla determinazione della pena, chiedendo di fatto una nuova valutazione del merito.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9515 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9515 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciandoYvizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non è consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, del credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in partic:olare, pag. 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità per il delitto di riciclaggio ed in particola facendo congruo riferimento agli elementi che ostano ad una diminuzione della pena;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa emersi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
Il Consigliere Estensore
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Il Pr sidente