Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30785 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30785 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO. E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza de motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt co.2, in relazione all’art. 628 co.1, n. 3 quinquies e 629 co.2, in relazione all’art. 628 co.3, n.1 e 3 quinquies cod. pen., denunciando l’illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, p espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativ senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processu (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nella parte in cui evide che dalle dichiarazioni delle persone offese emergono nitidamente le condotte violente e aggressive poste in essere dall’imputata, nonché lo stato di timore e di soggezione instill nelle vittime le quali, per mettersi in salvo, si decidevano ad elargire la somma di dena richiesta;
che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione dell circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione a pag. 8, esente da evidenti illogicità, anch considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudic di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili da ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rileva rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’eccessività della pena, n consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione ag aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo d giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti
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decisivi, tra i quali l’esclusione della, recidiva e il riconoscimento della circostanza atte del danno di speciale tenuità con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.