Ricorso in Cassazione: Perché non si possono riaprire i fatti?
Il Ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue funzioni sono spesso fraintese. Non si tratta di un ‘terzo processo’ dove tutto può essere ridiscusso. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce ancora una volta i paletti invalicabili del giudizio di legittimità, specialmente quando un imputato cerca di ottenere una nuova valutazione delle prove a proprio favore. Analizziamo un caso emblematico che riguarda un’accusa di rapina e un ricorso dichiarato inammissibile.
Il Percorso Giudiziario: dall’Appello alla Cassazione
I fatti traggono origine da una condanna per il reato di rapina, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, decideva di presentare Ricorso in Cassazione, affidandosi a un unico motivo: una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. In sostanza, la difesa sosteneva che i giudici di merito avessero interpretato male le prove, e proponeva una lettura alternativa dei dati processuali che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre a un esito diverso.
L’argomentazione difensiva mirava a scardinare l’affermazione di responsabilità penale, mettendo in discussione il fondamento probatorio della condanna. Si trattava, a tutti gli effetti, di un tentativo di ottenere dalla Suprema Corte una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio già ampiamente analizzato nei due precedenti gradi di giudizio.
I Limiti del Giudizio e il ruolo della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha respinto categoricamente questa impostazione. I giudici hanno ribadito un principio fondamentale della procedura penale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che il suo compito non è quello di stabilire come sono andati i fatti, ma di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
La Corte ha specificato che non le è consentito:
1. Sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito.
2. Saggiare la tenuta logica della sentenza confrontandola con altri possibili modelli di ragionamento o con le letture alternative proposte dalla difesa.
Questo orientamento, consolidato da tempo (come ricorda la sentenza delle Sezioni Unite ‘Jakani’ del 2000), pone una netta preclusione a qualsiasi tentativo di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le censure proposte erano esclusivamente ‘in punto di fatto’. L’imputato non ha evidenziato un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella sentenza della Corte d’Appello, ma si è limitato a prospettare una propria ricostruzione dei fatti. I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva già esaminato e disatteso le medesime doglianze, fornendo una motivazione ‘esente da vizi logici’ per spiegare le ragioni del proprio convincimento. La sentenza impugnata aveva fatto applicazione di corretti argomenti giuridici per dichiarare la responsabilità dell’imputato, rendendo l’ulteriore ricorso un mero tentativo di riesame del merito.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze immediate per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Dal punto di vista sostanziale, la sentenza di condanna è diventata definitiva.
Questa decisione rafforza un messaggio cruciale per chiunque intenda adire la Suprema Corte: un Ricorso in Cassazione ha possibilità di successo solo se si concentra su vizi specifici, come l’errata interpretazione di una norma di legge o una palese illogicità nel percorso argomentativo della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove è una strategia destinata al fallimento e a ulteriori costi.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No. La Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Il suo ruolo è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Cosa accade quando un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Qual è stato il motivo principale per cui il ricorso è stato respinto in questo caso specifico?
Il ricorso è stato respinto perché si limitava a proporre una lettura alternativa dei dati processuali, configurandosi come una censura ‘in punto di fatto’. Questo tipo di critica non è ammesso nel giudizio di legittimità, il quale non consente un riesame del merito della vicenda.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19076 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19076 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ASCOLI PICENO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di rapina contestato, prospettando – mediante censure in punto di fatto – un’alternativa lettura dei dati processuali, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, disattendendo le medesime doglianze già oggetto dell’atto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputato (si vedano, in particolare, pagg. 812), rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 19 marzo 2024
Il Co GLYPH I re estensore
Il Presidente