Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19538 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19538 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 28/02/1973
avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che sia il primo quanto il secondo motivo di ricorso, con cui si lamentano violazione di legge e vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di penale responsabilità per il reato di truffa aggravata, non è formulato in termini consentiti in questa sede, poiché seppur formalmente teso a far valere vizi riconducibili alle categorie di cui all’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., invero, esso, avulso dalla individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, risulta teso ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti per giungere ad un diverso giudizio sulla responsabilità del ricorrente, sollecitando una rivalutazione delle risultanze processuali e un diverso giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, mediante criteri di apprezzamento diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha congruamente esplicitato le congrue e non illogiche ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5-7 della impugnata sentenza, sulla ritenuta piena linearità e credibilità delle dichiarazioni della persona offesa e la superabilità dei rilievi difensivi, non idonei a scalfire il nucleo centrale del materiale probatorio posto a fondamento del decisum, rappresentato dalla consegna da parte del ricorrente alla persona offesa di assegni solo apparentemente idonei a saldare il prezzo dovuto per le autovetture da lui acquistate, e dalla successiva condotta di irreperibilità assunta dal predetto);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944) essendo il controllo di legittimità finalizzato per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argonnentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il giudizio sulla pena per ritenuta eccessività della pena irrogata, è manifestamente infondato, poiché a fronte del pur lieve e congruamente motivato (si veda pag. 7 della impugnata sentenza) discostamento dal minimo edittale, è stato rivendicato un inesistente diritto al minimo della pena, mentre sul punto deve sottolinearsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la
censura che miri ad una nuova valutazione della congruità” della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025.