Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 257 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 257 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a VIZZOLO COGNOME il 27/05/1999 NOME nato a TORINO il 05/07/1995
NOME nato a TORINO il 30/05/1966
avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOMECOGNOME NOME e NOMECOGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta, per NOME, correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato cui all’art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché ten ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione divers quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuri esplicitato le ragioni del suo convincimento evidenziando che: a) il filmato in atti dim come l’imputato si trovasse all’interno del furgone dove i correi stavano srotolando il rame; la consapevolezza della provenienza illecita dei beni da parte dell’imputato può desumersi dall sua partecipazione al momento dello srotolamento del rame all’interno del furgone;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli e di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riserv giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta, per NOME e NOME COGNOME, la mancata riqualificazione del reato di cui all’art. 648 cod. pen. nella fattispec furto, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte evidenzia che gli imputati non possono ritenersi autori del furto perpetrato in danno della d ELKET in quanto non hanno descritto le modalità attraverso le quali il furto sarebbe sta commesso, rendendo dichiarazioni carenti e contraddittorie rispetto alle emergenze processuali;
che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, i quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenz oggetto di ricorso;
che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta, per NOMECOGNOME il man riconoscimento del vincolo della continuazione tra il fatto, oggetto del presente procediment ed il più grave reato di cui al capo 48) della sentenza n.502/2021, emessa dal GUP del Tribunale di Torino, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché fondato su mot che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualme disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che l’applicabilità dell’is continuazione in fase esecutiva postula il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso t reati oggetto delle diverse sentenze e che, nel caso di specie, non è possibile individuare que continuità operativa che permette di riconoscere la sussistenza del reato continuato trattandosi di un delitto di rapina aggravata commesso nel giugno del 2018 rispetto a fatti dicembre dello stesso anno;
considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta, per NOME la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestament infondato in quanto il giudice di merito ha esaminato in concreto, in base ai criteri di cui a 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti conda ritenendo che l’imputato sia del tutto indifferente alla portata precettiva della norma pena all’efficacia dissuasiva esplicata dalle condanne riportate e che l’assenza di qualsiasi tenta di mutare stile di vita indichi una sua perdurante inclinazione al delitto;
che il quinto motivo di ricorso, con il quale si contestano, per NOME e NOME COGNOME la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e, per NOMECOGNOME il giudizio di comparazione tra le circostanze attenuant generiche e la contestata recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestament infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale evidenziano la propensione delinquenziale degli imputati, l’atteggiamento di indifferenza vers le normi penali e l’assenza di segnali di ravvedimento;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 3 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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