Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29885 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29885 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
omettere le gPneralità e gli altri dati icfenfificativi, a norma dell’art. 52 (figs. 19E/03 in quanto:
[3 a richiesta di parte
NOME nato a MUSSOMELI il 11/12/1984
o disposto d’ufficio
0 – imposto dalla legge
avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la memoria del difensore della parte civile, avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità e depositato nota spese
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna dell’imputato per i reati di lesione personale, minaccia e danneggiamento;
Considerato che il ricorso – che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità – oltre ad essere versato in fatto, non è consentito nel giudizio di legittimità perché invoca una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici, anche con riferimento alla attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni della persona offesa, che hanno trovato adeguato riscontro nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in dibattimento e nella produzione documentale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Ritenuto che la memoria del difensore di parte civile in quanto depositata
26/06/20297in violazione del rispetto dei termini previsti dall’art. 611 cod.
pen. nel giudizio camerale di legittimità, è tardiva e, pertanto, non può e prese in considerazione (Sez. 4, Sentenza n. 49392 del 23/10/2018, Rv. 274040
– 01);
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de
ammende. Nulla perle spese di parte civile.
Così deciso il 02 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente