Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6267 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6267 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nata a Castel di Sangro il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 28.09.2023 emessa dal Tribunale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo esame; lette le conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha accolto l’appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da NOME COGNOME e ha annullato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale di applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura interdittiva RAGIONE_SOCIALEa sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio.
Secondo l’ipotesi di accusa, NOME COGNOME, funzionaria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa gara oggetto di indagine, avrebbe commesso il reato di cui all’art. 353 cod. pen., in quanto, in concorso con NOME COGNOME, dirigente RAGIONE_SOCIALE‘unità di chirurgia vascolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, dirigente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, avrebbe turbato il procedimento per l’aggiudicazione di una fornitura di presidi per chirurgia vascolare, colludendo con la RAGIONE_SOCIALE . ‘ e stabilendo nel bando per il lotto 14, relativo all’acquisto di neuro stimolatori per euro 1.412.760,00 requisiti tecnici tali da condizionare la scelta del contraente in favore RAGIONE_SOCIALEa predetta società, fatto commesso in L’RAGIONE_SOCIALE il 30 agosto 2022.
Il Tribunale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nell’ordinanza impugnata ha ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l’annullamento, deducendo tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e la contraddittorietà e la manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Deduce il ricorrente che il Tribunale, affermando una pretesa inconsapevolezza da parte RAGIONE_SOCIALEa COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘accordo collusivo finalizzato alla If turbativa RAGIONE_SOCIALEa gara (citando l’assenza di mail dirette con la RAGIONE_SOCIALE e la sua incompetenza, quale RUP, a scegliere nel merito le specifiche caratteristiche tecniche RAGIONE_SOCIALEa fornitura), non avrebbe considerato alcune condotte direttamente imputabili all’indagata (come quella del frazionamento RAGIONE_SOCIALEa gara, deciso dalla COGNOME in epoca successiva ai rilievi manifestati dalla concorrente / RAGIONE_SOCIALE, ( al fine di potere procedere all’affidamento diretto RAGIONE_SOCIALE‘appalto alla RAGIONE_SOCIALE) o le dichiarazioni accusatorie dei correi sul ruolo RAGIONE_SOCIALE‘indagata nella vicenda (cfr. interrogatorio di garanzia del funzionario RAGIONE_SOCIALE).
2.2. Con il secondo motivo il Pubblico Ministero ricorrente censura la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto il Tribunale RAGIONE_SOCIALE‘Aquil avrebbe riconosciuto al R.U.P. un ruolo meramente notarile, non confrontandosi con la normativa di settore (d.lgs. 163/2006, ora d.lgs. 36/2023), che individua in questo soggetto la figura centrale nei procedimenti amministrativi di evidenza
pubblica nel sistema dei contratti pubblici.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e l’illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine all’insussistenza RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari, in quanto la domanda di pensionamento proposta dall’indagata non eliderebbe il rischio di recidiva; tale evenienza, infatti non precluderebbe il permanere dei rapporti con altri dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che, come il RAGIONE_SOCIALE, avrebbero concorso con la stessa.
Ad avviso del Pubblico Ministero ricorrente, inoltre, non si farebbe alcun cenno all’esistenza di altro procedimento penale a carico RAGIONE_SOCIALE‘indagata per reati di calunnia, abuso d’ufficio e falso ideologico ai danni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, nonché al fatto che la medesima sia tutt’ora incardinata nel dipartimento che cura le procedure di evidenza pubblica.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 11 dicembre 2023, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nella persona di NOME COGNOME, ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo esame.
In data 22 dicembre 2023, l’AVV_NOTAIO, difensore RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, ha depositato una memoria, chiedendo il rigetto del ricorso e ha documentato che la propria assistita ha rassegnato le dimissioni dall’RAGIONE_SOCIALE, ritualmente accettate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.
Il Pubblico Ministero del Tribunale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con i tre motivi proposti, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro comune radice concettuale, deduce una AVV_NOTAIO forma di travisamento RAGIONE_SOCIALEe risultanze investigative.
Queste censure, tuttavia, si risolvono, come lo stesso pubblico ministero, a più riprese evidenzia, nella proposizione di una «lettura alternativa» RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALEe indagini.
I motivi sono, dunque, inammissibili.
Secondo un costante orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, la sussistenza o l’insussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza è rilevabile in Cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; il controllo di questa Corte, infatti, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità RAGIONE_SOCIALEe fonti e la rilevanza e/o la concludenza dei da probatori, ma è circoscritto alla verifica che il testo RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato risponda a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, che lo rendono incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione RAGIONE_SOCIALEe ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultan cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruenza RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (ex plurimis: Sez. F, n. 47748 RAGIONE_SOCIALE’11/08/2014, Rv. 261400, COGNOME; Sez. 1, n. 1769 del 28/04/95, COGNOME, Rv. 201177; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/96, Marseglia, Rv. 206104).
La valutazione del peso probatorio degli indizi è, infatti, compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Sono, dunque, inammissibili le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze già esaminate dal giudice ed è, parimenti, preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis: Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Il controllo di logicità deve, pertanto, rimanere “all’interno” de provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali RAGIONE_SOCIALEe vicende indagate.
4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2024.