Ricorso in Cassazione Generico: La Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Non è sufficiente un generico dissenso con le decisioni dei giudici precedenti; è necessario articolare specifiche critiche legali. Una recente ordinanza della Suprema Corte lo ribadisce con forza, dichiarando inammissibile un ricorso in Cassazione generico e confermando la condanna per furto aggravato. Analizziamo insieme questa decisione per capire i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Condanna per Furto Aggravato
Il caso nasce da una condanna per il reato di furto pluriaggravato e continuato. L’imputato era stato ritenuto responsabile di diversi episodi di furto commessi con le aggravanti della violenza sulle cose, dell’uso della destrezza e dell’aver sottratto beni esposti alla pubblica fede.
La sentenza di primo grado era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Milano. A fronte di questa ‘doppia conforme’, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di tentare l’ultima via, proponendo ricorso per Cassazione.
L’Appello e un ricorso in Cassazione generico
La difesa aveva articolato l’appello su due motivi principali:
- Primo motivo: Una contestazione generale sulla valutazione delle prove e sulla ricostruzione dei fatti. In sostanza, si chiedeva alla Cassazione una nuova e diversa lettura del materiale probatorio che aveva portato alla condanna.
- Secondo motivo: Una critica, altrettanto generale, sulla sussistenza delle circostanze aggravanti contestate, senza però indicare un preciso errore di diritto nell’applicazione delle norme da parte della Corte d’Appello.
Entrambi i motivi si sono rivelati un passo falso, in quanto non rispettavano i paletti imposti dalla procedura per il giudizio di legittimità.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando in modo cristallino le ragioni del rigetto. I giudici hanno sottolineato che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’, non un ‘giudice di merito’. Questo significa che il suo compito non è quello di stabilire come sono andati i fatti o di valutare nuovamente le prove (come testimonianze o perizie), ma solo di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Il primo motivo è stato definito un ricorso in Cassazione generico e una semplice ‘doglianza in punto di fatto’. L’imputato non ha evidenziato un errore di legge, ma ha tentato di ottenere una terza valutazione nel merito, cosa non consentita. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, quando le sentenze di primo e secondo grado giungono alle medesime conclusioni (la cosiddetta ‘doppia conforme’), le loro motivazioni si integrano a vicenda, rendendo ancora più difficile contestare la ricostruzione fattuale.
Anche il secondo motivo relativo alle circostanze aggravanti è stato giudicato generico e manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva spiegato in dettaglio perché riteneva sussistenti le aggravanti della violenza sulle cose, della destrezza e dell’esposizione alla pubblica fede. Il ricorso non ha contestato questa motivazione sulla base di un errore giuridico, ma si è limitato a dissentire, risultando così inefficace.
Le conclusioni
L’esito è stato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze immediate per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Dal punto di vista pratico, questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere tutto. È uno strumento tecnico che deve essere usato per censurare vizi specifici di violazione di legge o di motivazione illogica. Un ricorso in Cassazione generico, che si limita a riproporre le stesse argomentazioni di merito già respinte o a lamentare genericamente l’ingiustizia della sentenza, è destinato a fallire, con un ulteriore aggravio di spese per l’imputato.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può effettuare una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione dei fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti.
Cosa si intende per ‘motivo generico’ in un ricorso?
Un motivo è ‘generico’ quando non specifica in modo chiaro e preciso l’errore di diritto che si contesta alla sentenza impugnata, ma si limita a una critica generale o a chiedere un riesame del merito della causa, senza individuare vizi di legittimità.
Qual è la conseguenza principale se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La conseguenza è che il ricorso viene respinto senza che la Corte ne esamini il contenuto. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10578 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10578 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
-
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2, 4 e 7 cod. pen (fatti commessi in Limbiate nei giorni 18, 19, 21 e 22 novembre 2019);
-
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, che lamenta vizi di violazione di legge e di motivazione, è generico e non consentito in questa sede, giacché deduce mere doglianze in punto di fatto, dirette a suggerire una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime (vedasi pag. 5, punto 4.2 della sentenza impugnata e pag. 3 della sentenza di primo grado), tenuto conto, oltretutto, del pacifico principio di diritto secondo cui « Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificat della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595);
- che il secondo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di ricorrenza in fatto degli estremi d’integrazione delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625, comma 1, nn. 2, 4 e 7 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che, la Corte territoriale ha motivato, nella sentenza impugnata, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla loro sussistenza (vedasi pagg. 5 e 6, punto 4.3, quanto alla circostanza aggravante della violenza sulle cose, punto 4.3.1, in relazione alla circostanza aggravante della destrezza, e punto 4.3.2, in ordine alla circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q..M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 febbraio 2024 Il consigliere estensore Il Presidente