Ricorso in Cassazione Generico: Guida Pratica all’Inammissibilità
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per avere successo non basta semplicemente dissentire dalla decisione precedente. È necessario formulare un’impugnazione precisa e tecnicamente ineccepibile. Un ricorso in Cassazione generico, privo di un’analisi critica puntuale, è destinato all’inammissibilità. Una recente ordinanza della Suprema Corte lo ribadisce, offrendo spunti fondamentali per la pratica legale.
I Fatti del Caso: Condanna per Omicidio Stradale e Appello
Il caso in esame riguarda un automobilista condannato in primo e secondo grado per i reati di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) e calunnia (art. 368 c.p.). La Corte d’Appello aveva rideterminato la pena, confermando la responsabilità dell’imputato. Contro questa decisione, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, contestando la sentenza di merito.
La Decisione della Corte: perché un ricorso in cassazione generico viene respinto
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: un’impugnazione, per essere valida, non può limitarsi a ripetere le argomentazioni già presentate nei gradi precedenti. Deve, invece, confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza che si intende contestare, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi logici.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che il ricorso fosse privo di una vera analisi critica delle argomentazioni della Corte d’Appello. Questo difetto è emerso con particolare evidenza riguardo alla contestazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Le Motivazioni: L’Importanza del Confronto con la Sentenza Impugnata
La Corte di Cassazione ha sottolineato che il ricorrente non si è confrontato adeguatamente con le ragioni addotte dai giudici d’appello per giustificare la revoca della patente. La sentenza impugnata aveva descritto una condotta di guida di gravissima colpa, desunta da elementi fattuali precisi: l’elevata velocità in un tratto di strada non illuminato e, soprattutto, l’assenza totale di segni di frenata. Quest’ultimo dettaglio, secondo la Corte d’Appello, dimostrava la mancanza di qualsiasi manovra di emergenza, delineando un comportamento del tutto incompatibile con le norme del codice della strada.
Il ricorso in Cassazione generico presentato dalla difesa non ha saputo smontare questo ragionamento, limitandosi a contestazioni non specifiche e non pertinenti. La Suprema Corte, citando precedenti giurisprudenziali (tra cui Sez. U, n. 8825 del 2016, Galtellì), ha ribadito che i motivi di ricorso devono essere scanditi da un’effettiva analisi critica. In mancanza di questo requisito essenziale, il ricorso diventa un mero atto di dissenso, processualmente inefficace.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale: la redazione di un ricorso per cassazione richiede rigore e specificità. Non è sufficiente elencare i motivi di disaccordo; è indispensabile articolare una critica puntuale, logica e giuridicamente fondata, che si misuri con ogni passaggio argomentativo della decisione impugnata. La conseguenza di un ricorso in Cassazione generico è severa: non solo l’inammissibilità, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p. Per la difesa, ciò significa che l’ultimo grado di giudizio deve essere affrontato con la massima preparazione tecnica, pena la definitiva conferma della condanna e un ulteriore onere economico per l’assistito.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico quando non contiene un’effettiva analisi critica delle argomentazioni su cui si basa la decisione impugnata, ma si limita a riproporre le stesse tesi difensive senza confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice precedente.
Quali elementi hanno giustificato la sanzione accessoria della revoca della patente in questo caso?
La revoca è stata giustificata dalla gravissima condotta colposa dell’imputato, dedotta da due elementi principali: la guida a velocità elevata in un tratto di strada non illuminato e l’assenza di segni di frenata, che dimostra la mancanza di qualsiasi manovra di emergenza.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
A norma dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27269 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27269 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BELLANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, con la quale è stata rideterminata la pena individuata dal Tribunale cittadino che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 589 bis cod. pen. e 368 cod. pen.;
ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da effettiva analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtellí, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione];
che, in particolare, difetta il confronto con le argomentazioni esposte dal giudice con riferimento alla disposta sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida (gravissima condotta colposa desunta dalla velocità di guida in un tratto di strada non illuminato e l’assenza di segni di frenata dimostrativi di eventuali manovre di emergenza) del tutto coerenti con il dettato normativo (art. 218 codice strada);
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 26 giugno 2024
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