Ricorso in Cassazione Generico: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso in Cassazione generico e tardivo. L’ordinanza in esame ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di una condanna per un reato minore in materia di stupefacenti, evidenziando principi fondamentali della procedura penale.
Il Percorso Giudiziario del Caso
La vicenda ha origine da una sentenza del Tribunale che, con rito abbreviato, condannava un’imputata alla pena di 4 mesi di reclusione e 600 euro di multa per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte di Appello.
Contro quest’ultima sentenza, l’imputata proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale e sostenendo che sussistessero le condizioni per un proscioglimento.
L’Analisi della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile sulla base di due distinti e concorrenti profili di criticità: la genericità e la tardività dei motivi addotti.
La Genericità del Motivo
Il primo vizio riscontrato è stata la genericità dell’impugnazione. La ricorrente si è limitata a censurare la violazione dell’art. 129 c.p.p. senza, tuttavia, specificare in alcun modo sulla base di quali elementi concreti si sarebbe dovuto giungere a una pronuncia di proscioglimento. La Corte ha sottolineato che un’impugnazione non può consistere in una mera enunciazione di principio, ma deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni – seppur concise, ma ritenute sufficienti – contenute nella sentenza impugnata. Un ricorso in Cassazione generico come quello presentato non permette alla Corte di svolgere il proprio ruolo di giudice di legittimità.
La Tardività e i Motivi Nuovi
Il secondo e decisivo motivo di inammissibilità è la tardività della censura. La Corte ha rilevato che il motivo relativo alla richiesta di proscioglimento era stato proposto per la prima volta in sede di Cassazione. Dalla lettura della sentenza d’appello emergeva, infatti, che l’unico motivo di gravame sollevato in quella sede riguardava l’eccessivo rigore della pena applicata.
È un principio consolidato quello per cui non è possibile introdurre in Cassazione motivi di ricorso nuovi, che non siano stati precedentemente sottoposti al giudice dell’appello. Tale pratica violerebbe il principio del doppio grado di giurisdizione di merito.
Le Conseguenze Economiche di un Ricorso Inammissibile
Data la manifesta infondatezza delle doglianze, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Questo articolo prevede che, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto sia condannata al pagamento delle spese del procedimento.
Inoltre, basandosi anche sui principi espressi dalla Corte Costituzionale, la Cassazione ha stabilito che, non essendovi elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa, la ricorrente dovesse versare anche una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
Le motivazioni della decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su una rigorosa applicazione dei principi procedurali che governano il giudizio di legittimità. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché non soddisfaceva i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge. Un’impugnazione deve individuare con precisione il punto della decisione che si contesta e le ragioni giuridiche a sostegno della critica. Inoltre, il giudizio di Cassazione non può diventare un’occasione per sollevare questioni mai dibattute nei gradi di merito, salvo eccezioni non pertinenti al caso di specie. La combinazione di genericità e novità dei motivi ha reso inevitabile una declaratoria di inammissibilità, con le relative conseguenze sanzionatorie.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica: la redazione di un ricorso per cassazione è un’attività che non ammette approssimazioni. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma un requisito essenziale per consentire alla Suprema Corte di esercitare il proprio controllo di legittimità. Proporre un ricorso in Cassazione generico o introdurre motivi nuovi non solo ne determina l’inevitabile rigetto, ma espone il ricorrente a significative conseguenze economiche, aggravando la sua posizione anziché migliorarla.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a denunciare una violazione di legge senza specificare in base a quali elementi e argomentazioni il giudice di merito avrebbe dovuto decidere diversamente, omettendo di confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata.
È possibile presentare un nuovo motivo di ricorso per la prima volta in Cassazione?
No, la Corte ha stabilito che un motivo di ricorso è inammissibile per tardività se viene dedotto per la prima volta in Cassazione e non era stato precedentemente sollevato davanti alla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18703 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18703 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19/09/2023 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino 30/03/2018, che, in esito a rito abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/90 alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 600 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputata propone ricorso per cassazione, lamentando violazione dell’articolo 129 cod. proc. pen., ritenendo sussistere le ragioni per una pronuncia di proscioglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per genericità.
Ed infatti, esso si limita a censurare la violazione dell’articolo 129 del codice di rito, senza tuttavia specificare in alcun modo sulla base di «quali» elementi si sarebbe dovuti pervenire ad una pronuncia di proscioglimento,, a fronte delle coincise ma bastevoli – valutazioni contenute al punto 4 della sentenza (pag. 2).
Inoltre, il motivo di ricorso è anche inammissibile per tardività, essendo stato dedotto per la prima volta in cassazione: nella censurata sentenza si legge infatti a pag. 2 che l’«unico» motivo proposto contestava l’eccessivo rigore sanzionatorio.
Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze, nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativa mente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 23 febbraio 2024.