Ricorso in Cassazione Generico: Guida alla Dichiarazione di Inammissibilità
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti di specificità e pertinenza dei motivi. Un ricorso in Cassazione generico, come evidenziato da una recente ordinanza della Suprema Corte, è destinato a una declaratoria di inammissibilità. Questo articolo analizza la pronuncia, chiarendo perché la genericità dei motivi di ricorso costituisce un ostacolo insormontabile nel giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Due individui sono stati condannati in primo grado per i reati di furto aggravato in concorso e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento. In seguito al loro appello, la Corte territoriale ha parzialmente riformato la sentenza, riducendo la pena a un anno e otto mesi di reclusione e 900 euro di multa per ciascuno.
Non soddisfatti della decisione, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: il vizio di motivazione della sentenza d’appello.
La Decisione della Suprema Corte e il Principio del Ricorso in Cassazione Generico
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un principio cardine del processo penale di legittimità: i motivi di ricorso devono essere specifici e non possono limitarsi a una critica generica della sentenza impugnata o a una riproposizione delle stesse argomentazioni già valutate e respinte nei gradi di merito.
L’Analisi delle Argomentazioni dei Ricorrenti
La Corte ha esaminato separatamente i due ricorsi, giungendo alla medesima conclusione.
– Il primo ricorso è stato giudicato generico perché basato su rilievi aspecifici che non si confrontavano criticamente con le argomentazioni della sentenza d’appello. I giudici hanno qualificato i motivi come “mere lagnanze” per il mancato accoglimento delle richieste, sia in relazione all’affermazione di responsabilità penale sia alla determinazione della pena.
– Il secondo ricorso è stato parimenti ritenuto generico. Le argomentazioni riproponevano le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello, senza introdurre elementi di critica specifici contro la logicità della motivazione. Inoltre, il ricorso si risolveva in “mere doglianze in punto di fatto”, tentando di ottenere dalla Corte di Cassazione un nuovo giudizio sul merito della vicenda, attività che esula dalle sue competenze.
Le Motivazioni Giuridiche dell’Inammissibilità
La motivazione della Suprema Corte si basa sulla natura stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze impugnate. Un ricorso in Cassazione generico fallisce proprio in questo: non individua un vizio di legittimità specifico, ma si limita a manifestare un dissenso rispetto alla decisione, chiedendo implicitamente un riesame dei fatti. La legge processuale, invece, richiede che il ricorrente indichi in modo chiaro e preciso le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta, confrontandosi puntualmente con la sentenza che intende contestare. La ripetizione di argomenti già disattesi, senza una critica mirata alla motivazione d’appello, rende il ricorso non scrutinabile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chi opera nel diritto penale: la redazione di un ricorso per Cassazione è un’attività tecnica che non ammette approssimazioni. Non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza di secondo grado; è necessario individuare vizi specifici di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione e articolarli in modo chiaro, pertinente e non ripetitivo. La conseguenza di un ricorso in Cassazione generico è severa: non solo l’inammissibilità, che rende definitiva la condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato ‘generico’?
Un ricorso è considerato generico quando si fonda su rilievi aspecifici che non si confrontano direttamente con le motivazioni della sentenza impugnata, quando ripropone le stesse argomentazioni già discusse e respinte nei gradi precedenti, o quando si limita a mere lamentele sui fatti senza indicare un preciso vizio di legge.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di ‘legittimità’ e non di ‘merito’?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti del processo o valutare nuovamente le prove. Il suo compito è solo quello di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica e non contraddittoria per la loro decisione.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito, rendendo definitiva la sentenza di condanna impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31520 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31520 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che gli imputati NOME e NOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha, per quanto qui rileva, in riforma della sentenza di primo grado, ridotto la pena inflitta a ciascun imputato in anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 900,00 di multa, per i reati di cui ai capi A) (artt. 110, 624 e 625 nn. 4 e 5 cod. pen.) e B) (art. 493 ter cod. pen. ).
Ritenuto che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, che si compone di un unico motivo, che contesta vizio di motivazione della sentenza impugnata, è generico perché fondato su rilievi aspecifici che non si confrontano con la sentenza impugnata (che ha comunque offerto congrua motivazione sui punti oggetto di critica) e si risolvono in mere lagnanze per il mancato accoglimento delle richieste formulate (così sia in relazione all’affermazione della responsabilità penale che alla determinazione della pena);
Considerato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME, che contesta vizio di motivazione della sentenza impugnata, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). Inoltre, esso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibi con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 maggio 2024.