Ricorso in Cassazione: La Firma dell’Avvocato è un Requisito Indispensabile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo speciale, pena l’inammissibilità. Questa pronuncia offre l’occasione per analizzare le rigide regole formali che governano l’accesso al giudizio di legittimità, soprattutto dopo le modifiche introdotte dalla riforma del 2017.
Il Contesto del Caso: Dalla Condanna alla Rideterminazione della Pena
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale di Milano che, in esito a un giudizio abbreviato, condannava un imputato per i reati di truffa e ricettazione. Successivamente, la Corte d’Appello di Milano, pur confermando la responsabilità penale, riformava parzialmente la decisione di primo grado, rideterminando la pena inflitta a 1 anno e 2 mesi di reclusione e 333,00 euro di multa.
Non ritenendosi soddisfatto della decisione, l’imputato decideva di impugnare la sentenza d’appello, proponendo personalmente ricorso per cassazione.
Il Vizio Procedurale nel Ricorso in Cassazione
L’imputato, nel suo ricorso, lamentava un vizio di omessa motivazione da parte della Corte d’Appello, sostenendo che i giudici non avessero adeguatamente valutato la possibile sussistenza di cause di non punibilità secondo l’articolo 129 del codice di procedura penale.
Tuttavia, il nodo cruciale della questione non risiedeva nel merito delle doglianze, ma in un aspetto puramente formale: la modalità di presentazione dell’atto. Il ricorso, infatti, era stato proposto personalmente dall’imputato e non tramite un difensore abilitato.
La Decisione della Suprema Corte: Inammissibilità per Difetto di Sottoscrizione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda sull’applicazione della normativa processuale vigente, che impone requisiti specifici per la presentazione di questo tipo di impugnazione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è netta e si basa sull’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (nota come ‘Riforma Orlando’). Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Cassazione.
Poiché il ricorso in esame era stato presentato dopo l’entrata in vigore di tale novella legislativa, la regola era pienamente applicabile al caso di specie. La presentazione personale da parte dell’imputato ha quindi costituito un vizio insanabile, che ha precluso alla Corte la possibilità di esaminare le censure mosse alla sentenza d’appello.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia conferma la rigidità dei requisiti formali per adire la Corte di Cassazione e serve da monito sull’importanza di affidarsi sempre a un legale specializzato. La ‘giustizia fai da te’ in sede di legittimità non è ammessa: la complessità tecnica del giudizio richiede l’assistenza obbligatoria di un avvocato cassazionista, unico soggetto legittimato a firmare e presentare il ricorso.
È possibile presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No, in base all’art. 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, l’atto di ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Cassazione, altrimenti è inammissibile.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per un vizio di forma?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Qual era il motivo principale per cui il ricorso è stato respinto?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile non per ragioni di merito, ma per un vizio procedurale: era stato proposto e sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un avvocato cassazionista, come richiesto dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45326 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 45326 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Napoli DATA_NASCITA Avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano in data 23/3/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 23/3/2023 la Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano in data 14/1/2022 con la quale, in esito al giudizio abbreviato, NOME era stato condannato per i delitti di truffa e ricettazione, rideterminava la pena in in anni 1, mesi 2 di reclusione ed euro 333,00 di multa.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, personalmente, l’imputato deducendo il vizio di omessa motivazione non avendo il giudice di merito vagliato la sussistenza di caus di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile.
A seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie, in quanto il ric stato proposto, dopo l’entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103 agosto 2017), ai sensi dell’art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l’atto di ric
dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell’albo speciale Cassazione.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende .
Così deciso in Roma, 5/10/2023
Il consigliere relatore
Il presibente