Ricorso in Cassazione: i limiti invalicabili tra fatto e diritto
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue porte non sono aperte a qualsiasi tipo di contestazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte lo ribadisce con chiarezza, dichiarando inammissibile l’impugnazione di un imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta. La decisione sottolinea una regola fondamentale: la Cassazione non è un terzo grado di merito e non può essere utilizzata per ridiscutere i fatti, ma solo per denunciare vizi di legittimità.
I Fatti del Caso
Un imprenditore veniva condannato in primo grado e successivamente in appello per il reato di bancarotta fraudolenta, sia documentale che patrimoniale. Non rassegnato alla decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso in Cassazione, affidando la sua difesa a due specifici motivi di contestazione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
I difensori dell’imputato hanno articolato il loro ricorso in Cassazione su due principali argomentazioni:
1. Insufficienza e contraddittorietà della motivazione: Il primo motivo criticava la sentenza d’appello per come aveva giustificato la sussistenza del reato. Secondo la difesa, le motivazioni erano deboli e illogiche.
2. Errata valutazione delle circostanze: Il secondo motivo contestava la decisione dei giudici di merito di considerare le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata, anziché prevalenti. Si chiedeva, in sostanza, una valutazione più favorevole che avrebbe comportato una pena inferiore.
La Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e ha emesso un’ordinanza di inammissibilità. Questo significa che il ricorso non è stato nemmeno analizzato nel merito, ma è stato respinto in via preliminare perché non rispettava i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato in modo dettagliato perché entrambi i motivi fossero inammissibili.
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha sottolineato che le critiche sollevate erano ‘doglianze in punto di fatto’. L’imputato, in pratica, non stava denunciando un errore di diritto commesso dalla Corte d’Appello, ma stava chiedendo alla Cassazione di rivalutare le prove e la ricostruzione dei fatti. Questo compito, però, spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione interviene solo se la motivazione è palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente, non se è semplicemente non condivisa dalla difesa. Inoltre, i motivi erano una mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti in appello, senza una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata.
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile per ragioni simili. La valutazione del bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti è una tipica attività di merito, rimessa alla discrezionalità del giudice. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione fornita è illogica o insufficiente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione logica e corretta per la sua decisione, rendendo la critica dell’imputato un tentativo inaccettabile di ottenere una nuova valutazione di merito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un importante promemoria sui limiti del ricorso in Cassazione. Non si può sperare di ottenere un ‘terzo processo’ in cui riesaminare le prove a proprio favore. Il ricorso alla Suprema Corte deve essere fondato su precise violazioni di legge o su vizi di motivazione gravi e manifesti. Presentare un ricorso basato su contestazioni di fatto o sulla semplice riproposizione di argomenti già respinti non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento di spese e sanzioni.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti, non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere i motivi già presentati in appello?
Se il ricorso non contiene una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza d’appello, ma si limita a riproporre le stesse doglianze, viene dichiarato inammissibile.
La Corte di Cassazione può modificare il giudizio sulle circostanze attenuanti e aggravanti?
Di norma no. Il bilanciamento tra circostanze è una valutazione di merito riservata ai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione di tale valutazione è manifestamente illogica, contraddittoria o insufficiente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32632 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32632 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia che ha confermato la decisione con la quale il Giudice dell’udienza preliminare di Brescia, all’esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale;
Considerato che il primo motivo, che censura per insufficienza e contraddittorietà la motivazione della pronuncia in verifica in ordine al giudizio di sussistenza dei reati, non è consentito in sede di legittimità sia perché costituito da doglianze i punto di fatto, sia perché fondato su motivi già articolati nell’atto di appel puntualmente disattesi dalla corte di merito, e, comunque, privi di una critica argomentata alle determinazioni assunte dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710;
Considerato che il secondo motivo, che censura per vizio di motivazione la ritenuta equivalenza, anziché prevalenza, tra le circostanze attenuanti generiche e l’aggravante contestata, non è consentito in sede di legittimità, in quanto implica una valutazione di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, la motivazione sia logica, corretta e sufficiente;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
GLYPH
Il consigliere estensore
Il Presidente