Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1433 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1433 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRONTE il 25/10/1968
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1033 del 2023, la Corte d’Appello di Bologna ha parzialmente accolto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Modena che, in esito a giudizio abbreviato, lo aveva condannato alla pena di anni 1, mesi 10 di reclusione ed euro 600 di multa, per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 624 bis cod. pen., 707 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 18 aprile 1975. In particolare, al Caltanissetta era stato contestato: capo a) il reato di cui all’art. 624 bis cod. pen. per aver sottratto da abitazioni di privati kg. 101 di pluviali di rame; capo b) il reato di cui all’art. cod. pen., perché, già condannato per delitti determinati da motivi di lucro, era stato trovato in possesso di due paia di forbici, due cacciaviti,, due cutter e uno scalpello; c) i reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975 per aver portato fuor dall’abitazione una mazza da carpentiere.
3. La Corte d’appello di Bologna, dato atto che l’imputato aveva ammesso il fatto, ha disatteso il motivo d’appello relativo alla qualificazione del reato come furto semplice, posto che gli immobili dai quali erano stati asportati i pluviali erano scarsamente utilizzati dai proprietari. Inoltre, ha ritenuto che la fattispecie dovesse ritenersi effettivamente consumata, e non potesse farsi applicazione dell’art. 49 cod. pen., anche se tutta l’azione era stata osservata a distanza dagli organi di polizia giudiziaria, in quanto ciò non aveva impedito l’effettivo impossessamento della refurtiva anche se per poco tempo.
La Corte territoriale ha invece accolto i motivi d’impugnazione attraverso i quali il difensore dell’imputato aveva chiesto che i reati contestati sub b) e c) del capo d’imputazione fossero dichiarati assorbiti nella condotta di cui al capo a), posto che la dotazione rinvenuta in possesso dei Caltanissetta era evidentemente funzionale all’azione predatoria che aveva posto in essere, dato che lo smontaggio dei pluviali degli edifici richiedeva necessariamente l’uso di attrezzi idonei. Anche la contestazione del possesso della mazza da carpentiere quale strumento atto ad offendere è stata ritenuta incoerente con I fatto che la stessa qualità non era stata riconosciuta ad es. alle forbici, pure detenute dall’imputato.
5.In definitiva, l’assorbimento dei due capi e la conferma della condanna per il capo a), hanno comportato l’elisione dei riconoscimento della maggiorazione della pena per la ritenuta continuazione tra i reati contestati, mentre è stata ritenuta adeguata la pena determinata dal primo giudice quanto al reato per cui è stata confermata !a condanna.
Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l’avvocato NOME COGNOME quale difensore d’ufficio di NOME COGNOME, sulla base di tre motivi e di un capo con il quale prospetta una questione di illegittimità costituzionale, di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).
7. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale (art. 606 c. 1 lett. b) cod. proc. pen.) in relazione alla applicazione dell’art. 624 bis cod. pen. Si deduce che, nel caso di specie, la condotta rientrerebbe nella fattispecie prevista dall’art. 624 cod. pen., in ragione del fatto che le abitazioni dalle quali erano state estratti i pluviali, p lo stesso stato di scarsa manutenzione del giardino e come ammesso dai proprietari, non erano utilizzate stabilmente come dimore per c:ui nelle medesime non si potrebbe ravvisare la nozione di ” privata dimora” richiesta dalla fattispecie per cui era stata pronunciata condanna, ma, semmai, la fattispecie di furto semplice di cui all’art. 624 cod. en. Non si poteva cogliere, infatti, il maggior disvalore che la previsione contestata implicava, posto che alla vista esterna, l’imputato era rimasto nei cortile e gli immobili potevano apparire abbandonati.
8. Con il secondo motivo, si deduce l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale (art. 606 c. 1 lett. b) cod. proc. pen.) in relazione all’art. 49 cod. pen.; in particolare, il ricorrente evidenzia che durante tutto lo svolgimento dell’azione, l’imputato era stato seguito dale forze dell’ordine e tenuto sotto controllo e per tale ragione la difesa aveva invocato la pronuncia della formula che ” il fatto non sussiste”, perché reato impossibile; tuttavia, i giudici di merito, aderendo ad una interpretazione ispirata ad un diritto penale dell’intenzione (tipica del codice Rocco, ma ormai inadeguata ai parametri costituzionali del diritto penale del fatto, dell’offensività e della materiali avevano illegittimamente disatteso la richiesta di assoluzione.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si Ceve tenere conto nell’applicazione della legge penale (art. 606 c. 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56 e 624 – bis cod. pen., nel senso che, in via di successiva critica rispetto a quella di cui ai capo precedente, anche qualora non dovesse essere condiviso il giudizio di non punibilità per reato impossibile, non potrebbe non ritenersi che il delitto di furto doveva ritenersi solo tentato e non consumato. In particolare, ad avviso del difensore, hmmediato intervento delle forze dell’ordine aveva impedito anche la momentanea autonoma ed effettiva disponibilità del bene sottratto.
10. Con un quarto punto, il ricorrente solleva eccezione d, incostituzionalità dell’art. 581 comma 1- ter e dell’art. 1 – quater cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3,24,27,11 della Cost. e 6 della CEDU. In sostanza, ritiene che la nuova
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disciplina relativa al mandato al difensore ad impugnare, imposta solo nei riguardi dell’imputato assente, soprattutto se difensore d’ufficio (che, come nei caso di specie, non ha solitamente avuto modo di incontrare il proprio assistito se non nella iniziale fase di convalida), leda irrimediabilmente il diritto di difesa, determin disparità di trattamento tra gli imputati assenti e le altre parti del processo e viol anche gli obblighi imposti dal diritto sovranazionale.
L’avvocato COGNOME ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste in ricorso.
Il RG. ha rassegnato requisitoria scritta con la quali ha chiesi:o, dovendo essere esaminata in via preliminare l’ammissibilità dei ricorso, respingersi l’eccezione di incostituzionalità e dichiararsi il ricorso inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminare all’esame dei tre motivi, è la verifica della legittimazione dei difensore d’ufficio avvocato NOME COGNOME noli alla presentazione del ricorso per cassazione, in relazione al rispetto dei requisiti imposti dall’art. 581, commi Iter ed 1-quater cod. proc. pen., applicabili ratrone temporis, in applicazione della disciplina transitoria contenuta nell’art. 89 D.Igs. n. 150 del 20 ottobre 2022 trattandosi dell’impugnazione di sentenza pronunciata il 12 gennaio 2023.
Proprio nella consapevolezza dell’inosservanza delle prescrizioni contenute negli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono come requisito di ammissibilità dell’impugnazione nei processi con imputato assente, l’elezione di domicilio dell’imputato (comma 1 ter) e il deposito di uno specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente al provvedimento impugnando (comma 1 quater), la difesa ha proposto di sollevare la questione di costituzionalità delle citate disposizioni sotto ii profilo sopra rappresentato.
Già questa Sez. 4, n. 44630 del 7 novembre 2023, Ful i, non mass., ha esaminato la questione del dubbio di compatibilità delle citate disposizioni con i medesimi parametri costituzionali e sovranazionati indicati dal ricorrente.
In tale decisione, si la novella legislativa non mostra di generare i vizi di legittimità costituzionale sollevati dalla difesa in riferimento ai parametri costitui dagli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. Si è ricordato che il D.Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 è stato adottato sulla base della delega legislativa conferita dalla L. 27 settembre 2021, n. 134 (“Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”) e che la nuova disposizione dell’art. 581 cod. proc. pen., comma 1 ter’ così come sopra riportata, riproduce pedissequamente quanto previsto dall’art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega e, nella Relazione illustrativa al D.Igs. n. 150 del 2022 si legge ”Il comma 1 ter dell’art. 581 cod. proc. pen.., in attuazione del criterio di cui all’art. 1, comma 13 ett. a) della legg
delega, introduce un’ulteriore condizione di ammissibilità dell’impugnazione: con l’atto d’impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione. In caso di impugnazione del difensore dell’imputato assente, per attuare la delega sono aumentati di quindici giorni i termini per impugnare previsti dall’art. 585, comma 1″.Analogo riscontro, nella relazione che ha accompagnato la legge, vi è per l’art. 581, comma 1 quater
5. La disciplina ha inteso imporre alle impugnazioni un regime ci necessaria scelta ponderata e rinnovata, e ciò integra l’esercizio di una legittima scelta discrezionale attribuita al legislatore, che non collide con alcuna delle norme costituzionali invocate. Né risulta effettivamente dimostrata una restrizione della facoltà d’impugnazione che deriverebbe dal chiedere all’imputato, assente per sua scelta al processo che lo ha riguardato di cui pure era stato posto a conoscenza, di indicare un domicilio che renda più agevole il processo di notificazione dell’atto d’impugnazione e, soprattutto, di rinnovare la propria volontà di proseguire in un ulteriore grado di giudizio, con possibili conseguenze negative per lui, quanto meno sotto il profilo della possibile condanna ad ulteriori spese.
6. Altrettanto ragionevole appare la ratio legis di operare una diversa scelta tra l’imputato presente nel processo e quello che ha deciso di non parteciparvi, se non attraverso la sua difesa tecnica.
Quanto ai tempi a disposizione per poter proporre l’impugnazione, proprio al fine di garantire la compatibilità costituzionale della nuova disciplina, il legislatore h contemplato tutele compensative rispetto alla nuova previsione, quali l’ampliamento di quindici giorni del termine per impugnare per l’imputato assente e l’estensione dei rimedio della restituzione in termini per impugnare.
La nuova disciplina prevede che i termini, previsti a pena di decadenza, per proporre impugnazione di cui al comma 1 (15, 30 e 45 giorni a seconda dei casi) sono aumentati di quindici giorni (30, 45 e 60 giorni) per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza. E il nuovo comma 2.1 dell’art. 175 cod. proc. pen. prevede, poi, che l’imputato giudicato in assenza sia restituito, a richiesta, nel termine per proporre impugnazione, qualora dia prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua c:olpa.
La scelta deve essere volontaria e consapevole e il giudice è tenuto ad accertarlo (art. 420-bis 1 comma 1 e 2). Del resto, già l’art. 571, comma 3 soppresso dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 46, stabiliva che, contro una sentenza contumaciale, il difensore potesse proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, anche se tale mandato poteva essere rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste.
Analogamente, non si rinviene alcun contrasto con le norme costituzionali nell’aver imposto all’imputato assente la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
La nuova disposizione dell’art. 581 cod. proc. pen., comma 1 ter, così come l’analoga incombenza imposta dall’art. 581 cod. proc. pen., comma 1 quater riproduttiva, dell’art. 1, comma 13, iett. a) della legge delega, si coordina perfettamente con il novellato art. 157-ter cod. proc. pen., comma 3 secondo cui “3. In caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione dell’atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’art. 581, commi 1 ter e 1 quater” e con l’art. 164 (rubricato “Durata del domicilio dichiarato o eletto”), che stabilisce ora quanto segue ”La determinazione dei domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi dell’art. 450, comma 2, artt 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salivo quanto previsto dall’art. 156, comma 1.”. Il dettato normativo, sostituendo l’inciso contenuto nell’art. 164 cod. proc. pen., in base al quale la dichiarazione o l’elezione di domicilio era valida per ogni stato e grado del procedimento, ha dunque escluso che la dichiarazione o l’elezione di domicilio già presente in atti possa esimere l’impugnante dal deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio.
A tali motivazioni, che in questa sede vanno pienamente ribadite, può aggiungersi che gli eventuali vizi della dichiarazione di assenza, da inquadrarsi nel riferimento ai contenuti di cui all’art. 420 bis cod. proc. pen.., non possono concorrere a far sospettare di illegittimità costituzionale l’art. 581 comma 1-ter, secondo cui con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio ed 1-quater.
10. In particolare, va ricordato che ia questione di costituzionalità non può considerarsi non manifestamente infondata rispetto alla possibile violazione dei parametri evocati, anche perché, pur volendo ipotizzare che nel caso di specie non siano stati compiuti i doverosi accertamenti sull’effettiva conoscenza della citazione in giudizio ai sensi del disposto con l’art. 420 bis cod. proc, pen., da una parte, si danno per presupposti sintomatici della lesione del diritto di difesa meri accertamenti in fatto, mai emersi in giudizio e quindi doppiamente inidonei ad evidenziare ‘illegittimità costituzionale delle disposizioni sul piano astratto.
Peraltro, anche a voler considerare- come si deve- solo il piano astratto della compatibilità delle disposizioni in esame con i parametri evocati, è all’interno delle garanzie poste a fondamento dell’imputato giudicato assente e condannato che va
ricercata la effettività della protezione dei diritto di difesa dello stesso e la idoneit delle nuove disposizioni a vulnerarle.
Ed è proprio l’esistenza di tali rimedi che rende manifesta l’insussistenza della violazione dei parametri costituzionali evocati, compresi quelli riferiti ai contenuti convenzionali. Già si è messo in evidenza che il legislatore ha considerato le ipotesi fisiologiche di imputato assente, incrementando i termini per impugnare allo stesso concessi e che a favore dei medesimo gioca anche l’istituto della restituzione in termini di cui all’art. 175 cod. proc. pen.
11. Il diritto di difesa dell’imputato assente, nell’ipotesi in cui la celebrazione de processo sia avvenuta senza che io stesso abbia avuto reale conoscenza della citazione in giudizio, non integra una zona franca del sistema penale, ove la nullità derivata dalla violazione della disciplina dell’assenza rimanga imprigionata per effetto della nuova disciplina della procura nelle impugnazioni.
Affinché la questione sia ammissibile occorre infatti che il contrasto con i parametri invocati appaia al giudice a quo non manifestamente infondato, per l’effetto evidentemente lesivo delle disposizioni sospettate di incostituzionalità rispetto alle garanzie costituzionali contenute nell’art. 24 Cost., nonché all’art. 3 Cost. ed ai parametri sovranazionali per il rinvio di cui all’art. 11 Cost., anche relativamente alla parità di trattamento dell’imputato assente rispetto alle altre parti.
12. Ciò non può dirsi nel caso di specie alla luce del diritto vivente in materia di tutele riconosciute all’imputato giudicato, seppure in modo illeg.ttimo, in assenza. Infatti, (Sez. V, (ud. 08/09/2022) dep. 08-11-2022, n. 42218, COGNOME), da una parte, ben tre interventi nomofilattici delle Sezioni Unite di questa Corte hanno delineato i confini del processo in absentia legittimo.
Si è affermato che ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175 cod. proc. pen., comma 2, nella formulazione antecedente alla modifica operata con L. 28 aprile 2014, n. 67, l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l’imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, COGNOME, Rv. 275716 – 01).
13. Quanto alla dichiarazione di assenza è stato affermato il principio per cui non si può considerare presupposto idoneo alla stessa !a soia elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiv instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato,
tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, deo. 17/08/2020, NOME COGNOME Rv. 279420 – 01, principio affermato in relazione a fattispecie precedente all’introduzione dell’art. 162 cod, proc. pen., comma 4-bis, ad opera della L. 23 giugno 2017, n. 103).
14. Dal punto di vista dei possibili rimedi, si è legittimato il rimedio dell rescissione della sentenza passata in giudicato, affermandosi il principio per cui le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva resl:ando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art 629-bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 23/04/2021, Lovric, Rv. 280931 – 01).
Le pronunce citate – anche quella che afferma il principio che occorre che l’imputato abbia contezza dell’inizio del processo a mezzo di notifica dell’atto di citazione in giudizio, direttamente o indirettamente attraverso la notifica al difensore al quale sia legato da rapporto professionale – richiedono comunque che la mancata conoscenza del processo sia incolpevole per potersi verificare la nullità. Si è pure rilevato, come osservato da Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021, COGNOME‘ Rv. 281256 – 01, che il domicilio eletto inidoneo alla notifica non è in sé sintomo di volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti. Le Sezioni Unite partendo dal dato normativo dell’art. 420-bis cod. proc. pen.., rilevano come l’unica ipotesi in cui il legislatore ha previsto che possa procedersi aila celebrazione del processo, pur se la parte ignori la vocatio in ius, è la volontaria sottraziore alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento, precisando che di un tale comportamento vi deve essere traccia “positiva”, all’esito di un necessario accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta, poiché la disposizione normativa non “tipizza” e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare, predeterminata, che possa ritenersi tale.
15. Pertanto, secondo le Sezioni Unite Ismail, non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali l’irreperibilità o il domicilio eletto, sebbene la “manifesta mancanza di diligenza informativa” ovvero la “indicazione di un domicilio falso”, pur se apparentemente vaiido, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non potranno costituire dati di per sè determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della “volontaria sottrazione”.
Da quanto sin qui affermato in tema di garanzie riconosciute al diritto di dif dell’imputato assente, anche e soprattutto nella ipotesi in cui la dichiarazio assenza sia frutto di una illegittima attività di accertamento da parte dei gi procedente, emerge con evidenza la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità in entrambi i termini in cui è stata posta dal ricorrente.
In definitiva, in difetto di mandato speciale rilasciato all’avvocato COGNOME unico ricorrente, il ricorso va dichiarato inammissibile, restando assorbiti i m proposti.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della serr:enza della Cort costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono element per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della ca di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 proc. pen., l’onere di versare la somma di 3.000,00 in favore della Cassa de ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023.