Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18350 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18350 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME COGNOME nato il 30/08/1980 nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato il 05/10/1979
avverso la sentenza del 12/12/2024 del GIUDICE COGNOME di UDINE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa NOME NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata i accoglimento del terzo motivo di ricorso.
La difesa dell’imputata ha trasmesso memoria difensiva, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o respingersi il ricorso della parte civile.
Ritenuto in fatto
1.COGNOME NOMECOGNOME parte civile già ricorrente ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 274 2000, ha proposto ricorso per cassazione agli effetti penali avverso la sentenza del giudice d
pace di Udine, emessa prima dell’apertura del dibattimento, che ha dichiarato improcedibile per tardività l’azione penale esercitata nei confronti di NOME per il delitto cui all’art. 612 cod. pen., commesso, secondo l’editto imputativo, il 24 settembre 2023.
1.1.11 giudice di pace, in accoglimento di un’eccezione formulata dalla difesa dell’imputata, h ritenuto che l’avvenuta presentazione del ricorso immediato, che produce gli effetti del querela, oltre il termine di tre mesi dalla notizia del fatto da parte della persona offesa influito sulla tempestività della procedibilità per il reato contestato.
2.L’atto di impugnazione si è affidato a tre motivi, di seguito sintetizzati a norma dell’art comma 1 disp. att. cod. proc. pen..
2.1.Con il primo motivo, sono stati denunciati i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b cod. proc. pen..A parere della difesa della ricorrente, la tardività dichiarata dal primo gi non sussisterebbe, dal momento che – in virtù della natura processuale del ricorso immediato il termine di 3 mesi sarebbe andato a scadere in giorno festivo (il 24 dicembre 2023 domenica), con la conseguente necessità della proroga al successivo primo giorno utile non festivo. Pertanto, corretta e tempestiva sarebbe stata la presentazione, avvenuta nell cancelleria del giudice di pace il 27 dicembre 2023.
2.2. Il secondo motivo ha dedotto i medesimi vizi, con riferimento all’affermazione, contenut in sentenza, secondo cui il ricorrente avrebbe potuto inoltrare al giudice di pace il ric immediato il 24 dicembre 2023 a mezzo pec, così come aveva fatto con la comunicazione al pubblico ministero. Secondo la tesi difensiva, il deposito telematico, alla data del 24 dicemb 2023, sarebbe stato previsto solo per determinate tipologie di atti, in base a quanto previs dal D.M. del 4 luglio 2023. Il ricorso immediato non sarebbe stato incluso nell’elenco all’epo vigente.
2.3.11 terzo motivo ha lamentato, richiamando i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) e cod. proc. pen., che in ogni caso il giudice di pace avrebbe dovuto tener conto dell comunicazione del ricorso immediato all’ufficio del pubblico ministero, pacificamente avvenuta a mezzo pec il 24 dicembre 2023, in considerazione dell’equiparazione degli effetti dell’atto questione a quelli della querela.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, perché proposto contro provvedimento non impugnabile.
1.L’art. 38, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, recante «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468», stabilisce che «il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato a norma dell’articolo 21
proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento de giudice di pace negli stessi casi in cui è ammessa l’impugnazione da parte del pubblico ministero»; e, in particolare, in ragione dell’ampiezza della facoltà, può insorgere anche cont la sentenza del giudice di pace che abbia dichiarato l’improcedibilità per mancanza di valid querela (sez.5, n. 36639 del 26/04/2005, Di Sevo, Rv. 232337).
2.E tuttavia, il provvedimento emesso dal giudice di pace di Udine non è una sentenza, benchè qualificata tale, ma una risoluzione priva di contenuto decisorio, in sostanziale applicazi dell’art. 26 comma 2 del D. Lgs. n. 274 del 2000, che recita che “se ritiene il ric inammissibile o manifestamente infondato, il giudice di pace ne dispone la trasmissione al pubblico ministero per l’ulteriore corso del procedimento”; ed invero, benchè pronunciata in sede di udienza di comparizione di cui all’art. 29 del citato Decreto, la formula adottata co dispositivo richiama l’art. 24 Co. i lett. A) d. Lgs. 274/00″ e “DICHIARA IMPROCEDIBILE l’azione penale per tardività della proposizione del Ricorso Immediato”, con ciò nel complesso evocando la disposizione di portata non definitoria di cui all’art. 26 comma 2 appen menzionata.
2.1. Sul punto, sono intervenute a dirimere un contrasto interpretativo le Sezioni Unite questa Corte, che hanno radicato il principio in virtù del quale “non è ricorribile per cassaz il decreto con cui il Giudice di pace, ai sensi dell’art. 26, comma secondo, D.Lgs. 28 agos 2000, n. 274, dichiara inammissibile il ricorso immediato per la citazione a giudizio, presenta dalla persona offesa ai sensi dell’art. 21 dello stesso D.Lgs., poichè tale decreto, per la natura interlocutoria, inerente alla mera facoltà di accesso al rito semplificato, non contenuto decisorio e non incide in via definitiva su diritti soggettivi delle parti” (se 36717 del 26/06/2008, p.o. in proc. COGNOME, Rv. 240398; conf. sez.4, n. 51520 del 20/06/2013, COGNOME, Rv. 257873). Si è osservato che nel caso in cui il giudice di pace ritenga ricorrere una delle cause di inammissibilità del ricorso immediato, tra le quali fi anche l’ipotesi del ricorso presentato fuori termine, deve dichiararlo con decreto pronunciat de plano e trasmettere gli atti al pubblico ministero per l’ulteriore corso del procedimento procedimento speciale attivato col ricorso con l possibilità di una sua trasformazione in giudizio ordinario ad iniziativa del pubblico minist reinvestito della facoltà di scelta se esercitare l’azione penale o richiedere l’archiviazione; quest’ultimo caso, i diritti della persona offesa sono comunque salvaguardati dalla previsione d cui all’art. 17 comma 3 del Decreto Lgs. n. 274 del 2000, che onera il pubblico ministero dell’avviso alla persona offesa “nei casi in cui la richiesta di archiviazione è successiva trasmissione del ricorso ai sensi dell’art. 26, comma 2”, con la pedissequa riespansione delle opzioni partecipative previste in suo favore.
2.2. Può essere aggiunto, tuttavia, che la doglianza che ha posto l’accento sulla natur “processuale” del ricorso immediato al giudice di pace della persona offesa – rispetto al diver atteggiarsi della querela, istituto di diritto penale sostanziale, che può essere pacificam
presentata anche in giorno festivo (sez. 5, n. 23281 del 26/03/2010, COGNOME, Rv. 247962) non coglierebbe comunque nel segno, dal momento che l’art. 172 del codice di rito, in tema di regole generali dei termini processuali, stabilisce, al primo comma, che i termini processua sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni; tali termini si computano secondo il calend comune (art. 172 comma 2 cod. proc. pen. ed art. 14 cod. pen.); al terzo comma è poi previsto che “il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di al giorno successivo non festivo”.
2.3. La disciplina processuale in tema di ricorso immediato della persona offesa nell’ambito della regolamentazione del processo per reati di competenza del giudice di pace (art. 22 comma 1 D. Lgs. n. 274 del 2000) radica in “tre mesi”, decorrenti dal giorno in cui la person offesa è giunta a conoscenza del fatto costituente reato (momento che, nella vicenda in scrutinio, non è in discussione), il termine perentorio per la presentazione dell’atto propulsi
Sin da risalente giurisprudenza, in linea con il precetto normativo (modulato nello stess modo, cfr. art. 180 cod. proc. pen. del 1930) e in tema di termine generale stabilito “a mesi si è affermato il principio in virtù del quale “la scadenza del termine deve considera avvenuta nel giorno del mese corrispondente, secondo il calendario, a quello in cui ha avuto inizio la decorrenza” (sez.2, n. 1048 del 09/06/1965, Manfre, Rv. 087036; sez. 2, n. 358 del 01/03/1965, Boccino, Rv. 099526; sez.1, n. 371 del 23/02/1970, COGNOME, Rv.115008; sez.2, ord. n. 3092 del 26/09/1978, COGNOME, Rv. 340313; più di recente, ex multis, sez.5, n.9572 del 25/01/2008, COGNOME, Rv.239114) ovvero, nel nostro caso, alla scadenza dei tre mesi prescritti dalla legge, il 24 dicembre 2023.
Entro tale termine, indipendentemente dalla risposta all’interrogativo sulle modalità cartacee telematiche del deposito, avrebbe dovuto essere presentato il ricorso nella cancelleria de giudice di pace.
3.Nè potrebbe ritenersi, come sostenuto con il secondo motivo di ricorso, che la trasmissione di un esemplare del ricorso immediato all’ufficio del pubblico ministero, avvenuta in data dicembre 2023, possa valere ad integrare un atto equipollente alla presentazione della querela.
3.1.11 previo deposito, all’ufficio del pubblico ministero, di una “copia” del ricor esclusivamente funzionale al perfezionamento di una fase dell’iter d’impulso del giudizio, che prevede che il pubblico ministero, ove non propenda per l’inammissibilità o la manifesta infondatezza del ricorso della persona offesa-parte civile, formuli l’imputazione “confermando modificando l’addebito contenuto nel ricorso” (art. 25); il pubblico ministero rimane “dominus” dell’esercizio dell’azione penale, tanto che l’art. 27, che disciplina il decre convocazione delle parti di competenza del giudice di pace, dispone che quest’ultimo contenga “la trascrizione dell’imputazione”, prerogativa rigorosamente riservata all’organo giudiziar l’inerzia del pubblico ministero, o il suo parere contrario, possiedono portata preclusiva, ost alla prosecuzione del procedimento con tali modalità e determinano la trasmissione degli atti all’ufficio requirente a che proceda nelle forme ordinarie (sez. 4, n. 47030 del 6 novembr
2008, COGNOME n.m.; sez. 5, n. 36636 del 22 marzo 2005, Patti, n.m.; sez.4, n.
27/05/2004, Gatto, n.nn.; v. anche Corte Cost. ord. n. 321 del 2008, cit.; ord. n. 1
cit., che rimarcano che i diritti della persona offesa, nei limiti previsti dalla l essere esercitati anche se il pubblico ministero non ritenga di aderire ai contenuti
dell’iniziativa attivata col ricorso immediato).
3.2. Pertanto, il deposito della copia del ricorso nella segreteria del pubblico minis ad innestare il sub-procedimento che chiama in causa il ruolo istituzionale e la fu
pubblico ministero secondo la prospettiva ed entro i contorni delineati, avviene pr formalizzazione del ricorso ex art. 21 D. Lgs. n. 274 del 2000, che si pe
esclusivamente con la sua presentazione nella cancelleria del giudice di pace e requisiti imposti a pena d’inammissibilità, include proprio la prova dell’avvenuta comun
al pubblico ministero (art. 24 lett. e) D. Lgs. cit.), ad ulteriore dimostrazione dell di attribuire a quest’ultima una portata “ufficiale” equivalente a quella del ricors
foriera di produrre gli effetti di una querela.
4. Ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versame somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 24/04/2025