Ricorso Guida in Ebbrezza: Quando è Inammissibile?
Presentare un ricorso per guida in ebbrezza richiede strategia e argomentazioni solide, specialmente quando si arriva in Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre importanti chiarimenti su quali motivi di ricorso rischiano di essere dichiarati inammissibili, concentrandosi sulla differenza tra un vizio sostanziale e un semplice errore formale. Analizziamo il caso per capire i principi affermati dai giudici.
I Fatti del Caso: un Verbale Controverso
Un automobilista veniva condannato per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c) del Codice della Strada. La sua difesa si basava su una presunta incongruenza nel verbale di accertamento: l’orario di inizio delle operazioni (5.40) risultava successivo a quello delle due prove con l’etilometro (5.01 e 5.12). Sulla base di questa discrepanza, l’imputato presentava ricorso, lamentando un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello nel ritenere validi tali accertamenti.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Guida in Ebbrezza
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo i giudici supremi, l’imputato si era limitato a riproporre le stesse questioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Questo comportamento processuale integra un vizio di aspecificità, che conduce inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni: Aspecificità del Ricorso ed Errore Materiale
La decisione della Corte si fonda su due pilastri argomentativi principali, entrambi cruciali per comprendere come strutturare efficacemente un ricorso guida in ebbrezza.
La Ripetitività dei Motivi d’Appello
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: non è sufficiente ripresentare le medesime doglianze già sollevate nel grado precedente. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e puntuale delle argomentazioni giuridiche contenute nella sentenza che si intende impugnare. Ignorare le motivazioni del giudice d’appello e limitarsi a ripetere le proprie tesi equivale a presentare un ricorso generico, privo della specificità richiesta dall’art. 591 c.p.p.
L’Irrilevanza dell’Errore Materiale e delle Prove dell’Alcoltest
Il secondo punto chiave riguarda la presunta incongruenza degli orari. La Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito, i quali avevano correttamente qualificato la discrepanza come un mero “errore materiale”. Nello specifico, si trattava di una palese inversione di cifre (5.40 anziché 4.50), come peraltro confermato da altri atti del fascicolo, quali la comunicazione della notizia di reato. Un errore di questo tipo non è in grado di inficiare la validità dell’accertamento.
Inoltre, la Corte ha colto l’occasione per chiarire un altro aspetto tecnico: l’irrilevanza della non consecutività dei numeri delle prove dell’alcoltest. Ciò che la legge richiede, ai sensi dell’art. 379 del Regolamento al Codice della Strada, è il rispetto di un intervallo minimo di cinque minuti tra la prima e la seconda prova spirometrica. Questo intervallo serve a monitorare la curva alcolemica e a garantire l’affidabilità della misurazione, non a seguire una numerazione progressiva delle prove.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre due lezioni fondamentali. In primo luogo, un ricorso in Cassazione deve essere costruito come una critica ragionata della sentenza di secondo grado, non come una semplice riproposizione dei motivi d’appello. In secondo luogo, le difese basate su meri errori formali o materiali, che non intaccano la sostanza e l’affidabilità dell’accertamento, hanno scarse probabilità di successo. La giurisprudenza è ormai costante nel ritenere che elementi come un’inversione di cifre sull’orario o la mancanza di consecutività nel numero delle prove non siano sufficienti a invalidare l’esito dell’alcoltest, a condizione che sia stato rispettato l’intervallo temporale minimo tra le misurazioni.
Un errore di orario sul verbale dell’alcoltest lo rende nullo?
No, se l’errore è qualificabile come un mero “errore materiale” (ad esempio, un’evidente inversione di cifre) e la correttezza dell’orario può essere desunta da altri atti del procedimento, il verbale e l’accertamento restano validi.
È possibile fare ricorso in Cassazione riproponendo gli stessi motivi del processo d’appello?
No, la giurisprudenza consolidata ritiene inammissibile un ricorso per cassazione che si limita a riprodurre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. Il ricorso deve contenere una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata, altrimenti risulta aspecifico.
Le due prove dell’alcoltest devono avere numeri di serie consecutivi?
No, la circostanza che i numeri delle prove dell’alcoltest non siano consecutivi è irrilevante. L’unico requisito temporale richiesto dalla legge ai fini della validità dell’accertamento è che tra la prima e la seconda prova intercorra un intervallo minimo di cinque minuti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12598 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12598 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CAPUA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
4
Motivi della decisione
- Di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del di Appello di Firenze indicata in e pigrafe con la quale è stata parzialmente riformat Atd’a o di pronunciata dal Tribunale di ucca rdine al reato di cui all’art. 186, comma 2, 285/92 e succ. mod.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta validità ed a degli accertamenti dello stato di ebbrezza.
- Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente ha ripropost questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e di motivazione del tutto coerente e adeguata. E’ ormai pacifica acquisizione della giuris questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per ca fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute info giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argoment decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal moment quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Canna non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; sez. 4, n. 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109 n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burz 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).
3.1 giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua e non manifest illogica in ordine alle lamentate incongruenze del verbale di accertamenti urgenti, i riportato un orario di identificazione e controllo ( e quindi di inizio RAGIONE_SOCIALE operazi a quello degli scontrini ( in particolare, 5.40 quale inizio operazioni e 5.01 e 5.12 Le argomentazioni dei giudizi di merito sono, sul punto, dotate di coerente forza lo evidenziano con chiarezza l’ errore materiale riportato nel verbale di accertame all’orario indicato nella comunicazione della notizia di reato e nella annotazione di P intervenuti sul posto recanti, ambedue, l’orario RAGIONE_SOCIALE 4.50 (nell’indicazione dell’or sul verbale di accertamenti si rileva quindi una evidente inversione di cifre).
- Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è irrilevante che i numeri RAGIONE_SOCIALE prove dell’alcoltest non siano consecutivi, posto che ai fini del del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, in tutte le ipotesi previste dall’art il distacco temporale di cinque minuti che, ai sensi dell’art. 379 del Regolamento al Strada, deve intercorrere tra la prima e la seconda prova spirometrica deve essere come intervallo minimo volto a monitorare la curva alcolemica (Sez. 4, n. 24386 del 27/
COGNOME, Rv. 273729) e finalizzato ad evitare l’esecuzione di due prove troppo ravvic 4, n. 36065 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270755).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (C sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ind dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024
e e estensore
GLYPH
Il Presidne