Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12598 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12598 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CAPUA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
1. Di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del di Appello di Firenze indicata in e pigrafe con la quale è stata parzialmente riformat Atd’a o di pronunciata dal Tribunale di ucca rdine al reato di cui all’art. 186, comma 2, 285/92 e succ. mod.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta validità ed a degli accertamenti dello stato di ebbrezza.
2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente ha ripropost questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e di motivazione del tutto coerente e adeguata. E’ ormai pacifica acquisizione della giuris questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per ca fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute info giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argoment decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal moment quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Canna non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; sez. 4, n. 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109 n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burz 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).
3.1 giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua e non manifest illogica in ordine alle lamentate incongruenze del verbale di accertamenti urgenti, i riportato un orario di identificazione e controllo ( e quindi di inizio RAGIONE_SOCIALE operazi a quello degli scontrini ( in particolare, 5.40 quale inizio operazioni e 5.01 e 5.12 Le argomentazioni dei giudizi di merito sono, sul punto, dotate di coerente forza lo evidenziano con chiarezza l’ errore materiale riportato nel verbale di accertame all’orario indicato nella comunicazione della notizia di reato e nella annotazione di P intervenuti sul posto recanti, ambedue, l’orario RAGIONE_SOCIALE 4.50 (nell’indicazione dell’or sul verbale di accertamenti si rileva quindi una evidente inversione di cifre).
4. Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è irrilevante che i numeri RAGIONE_SOCIALE prove dell’alcoltest non siano consecutivi, posto che ai fini del del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, in tutte le ipotesi previste dall’art il distacco temporale di cinque minuti che, ai sensi dell’art. 379 del Regolamento al Strada, deve intercorrere tra la prima e la seconda prova spirometrica deve essere come intervallo minimo volto a monitorare la curva alcolemica (Sez. 4, n. 24386 del 27/
COGNOME, Rv. 273729) e finalizzato ad evitare l’esecuzione di due prove troppo ravvic 4, n. 36065 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270755).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (C sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ind dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024
e e estensore
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Il Presidne