Ricorso Giudice di Pace: i limiti stabiliti dalla Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale riguardo i limiti del ricorso per Cassazione Giudice di Pace. La decisione chiarisce in modo inequivocabile quando un ricorso contro una sentenza emessa per reati di competenza del Giudice di Pace debba essere dichiarato inammissibile, offrendo importanti spunti di riflessione per imputati e difensori. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di minaccia, previsto dall’art. 612 del codice penale, una fattispecie di competenza del Giudice di Pace. La sentenza di condanna era stata confermata dal Tribunale in funzione di giudice d’appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la presunta incompletezza e incongruità della motivazione della sentenza impugnata. I motivi del ricorso si concentravano esclusivamente su presunti vizi nel ragionamento del giudice di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso per Cassazione Giudice di Pace
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una precisa norma procedurale che limita fortemente le possibilità di impugnazione per le sentenze relative a reati di competenza del Giudice di Pace. I giudici hanno inoltre colto l’occasione per ribadire un altro principio consolidato relativo all’inapplicabilità della sospensione condizionale della pena in questo tipo di procedimenti.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su due pilastri normativi e giurisprudenziali molto solidi.
Il divieto di ricorso per vizio di motivazione
Il cuore della pronuncia risiede nell’applicazione degli articoli 606, comma 2-bis, del codice di procedura penale e 39-bis del d.lgs. 274/2000. Queste norme, introdotte dal d.lgs. n. 11 del 2018, stabiliscono chiaramente che avverso le sentenze di appello per reati di competenza del Giudice di Pace non è possibile proporre ricorso in Cassazione per vizio della motivazione. In altre parole, l’imputato non può più contestare davanti alla Suprema Corte il modo in cui il giudice di merito ha ragionato e valutato le prove, ma solo eventuali violazioni di legge.
I giudici hanno richiamato precedenti conformi, sottolineando come questa limitazione sia ormai un principio consolidato. Pertanto, i tre motivi di ricorso presentati dall’imputato, essendo tutti incentrati sulla presunta carenza motivazionale, sono stati ritenuti ab origine inammissibili.
L’impossibilità della sospensione condizionale della pena
In relazione a un ulteriore motivo di doglianza, la Corte ha specificato che nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace non può essere concessa la sospensione condizionale della pena. Si tratta di un altro paletto importante che distingue questi procedimenti da quelli ordinari. La natura e le finalità sanzionatorie previste per i reati di minore gravità escludono l’applicazione di questo beneficio.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un’importante conferma dei limiti specifici che caratterizzano il ricorso per Cassazione Giudice di Pace. Per chi si trova ad affrontare un procedimento di questo tipo, è cruciale comprendere che le strategie difensive in sede di legittimità sono più ristrette rispetto ai procedimenti ordinari. Non è più possibile contestare la logicità o la completezza della motivazione della sentenza d’appello. Il ricorso potrà essere fondato unicamente su errori di diritto, come l’errata interpretazione di una norma o vizi procedurali. Questa pronuncia impone, quindi, una valutazione strategica molto attenta prima di intraprendere la via del ricorso in Cassazione, pena una sicura dichiarazione di inammissibilità con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
È possibile presentare un ricorso in Cassazione per un vizio di motivazione contro una sentenza emessa in appello per un reato di competenza del Giudice di Pace?
No, la normativa (art. 606, comma 2-bis, c.p.p. e art. 39-bis d.lgs. 274/2000) esclude espressamente la possibilità di proporre ricorso per cassazione per vizio della motivazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di Pace.
Nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena?
No, l’ordinanza chiarisce che nei procedimenti rientranti nella competenza del Giudice di Pace non può essere disposta la sospensione condizionale della pena.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile in un caso simile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14599 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14599 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ORTONA il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 09/10/2023 del TRIBUNALE DI CHIETI; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Chieti ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 612 cod. pen.;
Considerato che i tre motivi di ricorso lamentano la completezza e la congruità della motivazione della decisione impugnata;
Rilevato che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557), talché i predetti motivi di ricorso sono inammissibili;
Considerato, inoltre, quanto al terzo motivo, che nei procedimenti rientranti nella competenza del giudice di pace non può essere disposta la sospensione condizionale della pena;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024