Ricorso Giudice di Pace: quando è inammissibile in Cassazione
Presentare un ricorso Giudice di Pace in Cassazione dopo una condanna può rivelarsi una strada complessa e con limiti ben precisi. Una recente ordinanza della Suprema Corte, la n. 10571/2024, offre importanti chiarimenti su due aspetti cruciali: l’impossibilità di contestare il vizio di motivazione e l’inapplicabilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Analizziamo insieme la vicenda e le conclusioni dei giudici.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato dal Giudice di Pace di Belluno per il reato di minaccia (art. 612 c.p.). La sentenza veniva confermata anche in secondo grado dal Tribunale della stessa città. Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare un ultimo appello, proponendo ricorso per cassazione. I motivi principali del ricorso si basavano su una presunta motivazione illogica e carente della sentenza d’appello, sia riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale sia riguardo all’eccessiva onerosità della pena inflitta.
Limiti al ricorso Giudice di Pace in Cassazione
L’imputato lamentava principalmente un “vizio di motivazione”, sostenendo che i giudici di merito non avessero argomentato in modo adeguato le ragioni della sua condanna. Tuttavia, il ricorso Giudice di Pace in Cassazione è soggetto a regole procedurali specifiche che ne limitano l’ambito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiudendo definitivamente la vicenda. La decisione si fonda su principi consolidati sia nella normativa che nella giurisprudenza, che è fondamentale conoscere per chiunque si trovi ad affrontare un procedimento di competenza del Giudice di Pace.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato in modo chiaro le ragioni della sua decisione. In primo luogo, ha ribadito un principio fondamentale sancito dagli artt. 606, comma 2-bis, del codice di procedura penale e 39-bis del d.lgs. 274/2000: per i reati di competenza del Giudice di Pace, il ricorso in Cassazione non può essere proposto per vizio di motivazione. Questa limitazione è stata introdotta per snellire i procedimenti e riservare il giudizio di legittimità a questioni di puro diritto.
In secondo luogo, la Corte ha affrontato la censura relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto”, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. Anche su questo punto, i giudici hanno fornito due importanti precisazioni:
- Inapplicabilità generale: Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 53683/2017) hanno già stabilito che l’art. 131-bis c.p. non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del Giudice di Pace.
- Opposizione della parte offesa: Il procedimento davanti al Giudice di Pace prevede un istituto simile, la “particolare tenuità del fatto” disciplinata dall’art. 34 del d.lgs. 274/2000. Tuttavia, la sua applicazione è subordinata alla non opposizione della persona offesa. Nel caso specifico, la vittima si era costituita parte civile e aveva chiesto il risarcimento dei danni. Secondo la giurisprudenza consolidata, tale atto costituisce una chiara e implicita manifestazione di volontà contraria alla declaratoria di tenuità del fatto.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un’importante guida pratica per chi si approccia al contenzioso penale dinanzi al Giudice di Pace. Emerge con chiarezza che le strategie difensive, inclusa l’eventuale impugnazione, devono tenere conto delle specificità procedurali di questo rito. Contestare la motivazione di una sentenza di appello in Cassazione è una via non percorribile. Allo stesso modo, invocare la particolare tenuità del fatto è inefficace, specialmente quando la parte lesa ha già manifestato, costituendosi parte civile, il suo interesse a ottenere un pieno accertamento della responsabilità e un conseguente risarcimento del danno.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza del Giudice di Pace per un vizio di motivazione?
No. Ai sensi dell’art. 606, comma 2-bis, c.p.p. e dell’art. 39-bis del d.lgs. 274/2000, avverso le sentenze di appello per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione.
La causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’ (art. 131-bis c.p.) si applica nei procedimenti davanti al Giudice di Pace?
No. La Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha stabilito che la causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del Giudice di Pace.
Cosa succede se la vittima di un reato si oppone alla dichiarazione di particolare tenuità del fatto nel procedimento davanti al Giudice di Pace?
L’opposizione della vittima impedisce la declaratoria di improcedibilità per particolare tenuità del fatto (art. 34 d.lgs. 274/2000). Secondo la sentenza, la volontà di opposizione è considerata implicita quando la vittima si costituisce parte civile e chiede il risarcimento del danno.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10571 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10571 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TIMISOARA( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 del TRIBUNALE di BELLUNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Belluno ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, dal Giudice di Pace della stessa città a COGNOME NOME per il delitto cui all’art. 612 cod. pen. (fatto commesso in Sedico ill 20 maggio 2020;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi, di cui il primo a più censure;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione anche in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente, non è consentito in questa sede, posto che, ai sensi degli ar 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); che, in ogni caso, l’ulteriore censura, in punto di mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondata, posto che, la causa di esclusione dell punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art.131-bis cod. pen., non è appli nei procedimenti relativi a reati di competenza del Giudice di pace (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 271587), non potendosi dire applicabile nel caso di specie neppure la causa di improcedibilità di cui all’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, tenuto conto della consoli giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Nel procedimento davanti al Giudice di pace la volontà di opposizione della parte offesa alla dichiarazione di particolare tenuità del fatto, q condizione di operatività dell’istituto di cui all’art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nel successiva all’azione penale, è implicita nei casi in cui questa, costituitasi parte civile, in soggetto danneggiato dal reato, formuli in udienza, a mezzo del procuratore speciale, richiesta di risarcimento dei danni» (Sez. 5, n. 37852 del 02/05/2019, Rv. 277404);
che il secondo motivo, che lamenta, sotto l’egida del vizio di motivazione, l’eccessiva onerosità della pena, non è consentito in questa sede, per le stesse ragioni già illustra nell’esame del motivo che precede;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
II
Pregidente