Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7940 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7940 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a RAGUSA il 25/04/1951
avverso la sentenza del 24/05/2024 del TRIBUNALE di RAGUSA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Ragusa ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice di pace di Ragusa aveva condannato NOME NOME per il reato di minaccia;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, in sostanza, ha articolato censure rela alla motivazione della sentenza impugnata; che tali censure non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agos 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, COGNOME, Rv. 275557);
che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che «la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art.131-bis cod. pen., applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace» (Sez. U, n. 5368 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente