Ricorso Giudice di Pace in Cassazione: Quando è Inammissibile?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i precisi paletti che regolano l’accesso al giudizio di legittimità per le sentenze relative a reati di competenza del Giudice di Pace. Analizzare questa decisione è fondamentale per comprendere i limiti del ricorso Giudice di Pace e la distinzione cruciale tra ‘violazione di legge’ e ‘vizio di motivazione’, un concetto che spesso genera confusione.
Il Contesto del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso ha origine da una condanna per il reato di percosse, previsto dall’articolo 581 del codice penale, emessa dal Giudice di Pace. La sentenza era stata confermata in appello dal Tribunale. L’imputata, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a tre motivi principali: un presunto vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, una contestazione sul risarcimento del danno alla parte civile e un ulteriore vizio di motivazione sull’entità della pena.
I Limiti del Ricorso Giudice di Pace in Cassazione
I motivi presentati dalla ricorrente, sebbene comuni in molti ricorsi, si sono scontrati con una barriera procedurale specifica. La normativa introdotta nel 2018 (d.lgs. n. 11/2018) ha modificato le regole per l’impugnazione delle sentenze d’appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di Pace.
Secondo gli articoli 606, comma 2-bis, del codice di procedura penale e 39-bis del d.lgs. n. 274/2000, il ricorso Giudice di Pace in Cassazione può essere proposto esclusivamente per violazione di legge. Questa è una limitazione significativa rispetto ai ricorsi per reati di competenza del tribunale ordinario, per i quali è possibile anche denunciare vizi di motivazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio sulla base di questa specifica limitazione normativa. I giudici hanno osservato che tutte le censure sollevate dalla ricorrente, pur essendo formulate come vizi procedurali, in realtà criticavano il merito della decisione dei giudici di appello. L’appellante non contestava un’errata applicazione della legge, ma il modo in cui i fatti erano stati valutati e il ragionamento logico seguito per giungere alla condanna.
La Distinzione Cruciale: Violazione di Legge vs. Vizio di Motivazione
Per comprendere appieno la decisione, è essenziale distinguere i due concetti:
* Violazione di legge: Si verifica quando un giudice applica una norma errata, interpreta una norma in modo scorretto o non applica una norma che avrebbe dovuto utilizzare. È un errore di diritto puro.
* Vizio di motivazione: Riguarda il percorso logico-argomentativo della sentenza. Si contesta che la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma non si contesta direttamente la norma applicata.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le critiche della ricorrente rientrassero pienamente nella seconda categoria, non ammessa per questo tipo di ricorsi.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza ha conseguenze pratiche importanti. Chi intende impugnare in Cassazione una sentenza di condanna per reati di competenza del Giudice di Pace deve essere consapevole che il raggio d’azione è molto ristretto. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito; è necessario individuare un preciso errore di diritto. La decisione ha comportato per la ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a sottolineare la serietà con cui la Corte tratta i ricorsi privi dei presupposti di legge.
È possibile presentare un ricorso in Cassazione per qualsiasi motivo avverso una sentenza d’appello per reati di competenza del Giudice di Pace?
No, la legge limita strettamente i motivi. Secondo la sentenza, il ricorso è ammesso solo per ‘violazione di legge’ e non per criticare la motivazione con cui il giudice ha valutato i fatti.
Cosa significa che un ricorso è basato su un ‘vizio di motivazione’?
Significa che l’appellante contesta il modo in cui il giudice ha ragionato e valutato le prove per giungere alla sua decisione. Nel caso specifico, questo tipo di critica non era un motivo valido per il ricorso in Cassazione.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sua condanna originaria è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31459 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31459 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CARINARO il DATA_NASCITA
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avverso la sentenza del 17/02/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice Monocratico di Napoli Nord ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Napoli Nord di condanna per il reato di cui all’art. 581 cod. pen.;
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui la ricorrente denunzia vizio motivazione in relazione al giudizio di responsabilità -, il secondo motivo di ricorso – con cui ricorrente lamenta il riconoscimento del risarcimento a favore della parte civile – ed il te motivo di ricorso – con cui la ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all’entità de pena – non sono consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbr 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge, mentre le censure formulate, quando non sconfinano addirittura nel merito, criticano la motivazione della sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024.