Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5369 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5369 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/04/2021 del GIUDICE DI PACE di VERONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui il ricorrente era ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 590, commi 1 e 3 cod. pen. e condannato alla pena di euro 1000,00 di ammenda.
Rilevato che il ricorrente lamenta:
Nullità della sentenza impugnata per mancata corrispondenza tra quanto contestato e quanto risultante dalla denuncia-querela sporta da COGNOME NOME.
Nullità della sentenza impugnata per avere il Giudice di pace disatteso il provvedimento con cui il giudice civile, in data 21/12/2015, annullava la revoca della patente di guida disposta dal AVV_NOTAIO di Verona con restituzione al ricorrente.
Nullità della sentenza impugnata per avere erroneamente ricostruito la dinamica del sinistro stradale.
Nullità della sentenza impugnata per inidoneità delle prove raccolte a sostenere l’affermazione di responsabilità dell’imputato in relazione al fatto contestato ed alle norme del codice della strada che si assumono violate.
Difetto di motivazione con riferimento alla mancata concessione della circostanze attenuanti generiche.
Considerato che le doglianze sviluppate nel ricorso ai motivi 1, 3 e 4, concernendo la ricostruzione della dinamica del sinistro e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio non deducibili in sede di legittimità: invero, ai sensi degli artt. 606, comma 2bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (cfr. in argomento Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, COGNOME, Rv. 275557; Sez. 7, ordinanza n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417).
Considerato, quanto alla doglianza di cui al secondo motivo di ricorso, che la giustificazione offerta dal giudice di merito risulta immune da censure: nell’ambito del giudizio svoltosi in sede civile, come precisato in sentenza, erano stati dedotti vizi formali del provvedimento di revoca della patente di guida stabilito dal AVV_NOTAIO; tale profilo, come ha condivisibilmente osservato il giudice di merito, non interferisce con il thema decidendum e l’oggetto del presente giudizio, riguardante la responsabilità penale del ricorrente per le lesioni cagionate alla vittima in conseguenza della violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Considerato, quanto all’ultimo motivo di ricorso, che del tutto adeguata è la motivazione con la quale è stata rigettata la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In proposito occorre rammentare come, per pacifico orientamento della Corte di legittimità, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, COGNOME Cotiis, Rv. 26582601).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il • esid nte