Ricorso Giudice di Pace: Quando la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 2981/2024 offre un’importante lezione sui limiti del ricorso giudice di pace in sede di legittimità. Un cittadino, condannato per lesioni personali sia in primo grado che in appello, ha visto il suo ricorso respinto perché basato su motivi non ammessi dalla legge per questa specifica tipologia di procedimenti. Analizziamo i dettagli della decisione per comprendere le regole procedurali e le conseguenze di un ricorso mal impostato.
Il Percorso Giudiziario: dalle Lesioni Personali alla Cassazione
Il caso ha origine da una condanna per il reato di lesioni personali, emessa dal Giudice di Pace. La sentenza è stata successivamente confermata dal Tribunale in funzione di giudice d’appello. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha deciso di tentare l’ultima via legale possibile: il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, i motivi addotti si sono rivelati il punto debole della sua strategia difensiva.
I Motivi del Ricorso e l’Analisi della Corte
Il ricorrente ha basato il suo appello principalmente su due motivi:
1. Vizi di motivazione: L’imputato ha contestato il modo in cui i giudici di merito avevano ragionato e argomentato la loro decisione, sostenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse carente o illogica.
2. Genericità: Un secondo motivo di ricorso è stato presentato, ma la Corte lo ha giudicato “intrinsecamente generico”, ovvero privo di una chiara e puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo sostenevano.
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: l’inammissibilità del ricorso.
I Limiti Specifici del Ricorso Giudice di Pace
Il cuore della decisione risiede in una regola fondamentale del processo penale che riguarda le sentenze emesse in procedimenti di competenza del Giudice di Pace. Ai sensi dell’art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000 e dell’art. 606, comma 2-bis, del codice di procedura penale, le sentenze d’appello in questi casi possono essere impugnate in Cassazione esclusivamente per violazione di legge.
Questo significa che non è possibile contestare la ricostruzione dei fatti o la logicità della motivazione del giudice (i cosiddetti “vizi di motivazione”), ma solo gli errori nell’applicazione o interpretazione delle norme giuridiche.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha motivato la sua decisione in modo chiaro e lineare. Il primo motivo di ricorso, centrato sui vizi di motivazione, è stato dichiarato inammissibile proprio perché la legge esclude espressamente questa possibilità per i procedimenti nati davanti al Giudice di Pace. Citando una precedente pronuncia (Sez. V, n. 22854 del 2019), i giudici hanno ribadito che l’ambito del controllo di legittimità è, in questi casi, più ristretto rispetto ai procedimenti ordinari.
Il secondo motivo è stato anch’esso giudicato inammissibile per la sua genericità. Un ricorso in Cassazione deve essere specifico, indicando con precisione le norme che si assumono violate e come la sentenza impugnata le abbia erroneamente applicate. Una doglianza vaga e non argomentata non può essere presa in esame.
Infine, la Corte ha affrontato la questione delle spese della parte civile. Pur dichiarando il ricorso inammissibile, non ha condannato il ricorrente a rifondere le spese legali alla parte civile. La ragione è che, nei procedimenti in camera di consiglio, tale condanna è prevista solo se la parte civile ha svolto un’effettiva attività difensiva per contrastare il ricorso, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve come un importante monito per chiunque intenda impugnare una sentenza del Giudice di Pace in Cassazione. Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe: condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende (in questo caso, 3.000 euro). La lezione principale è che la strategia difensiva deve concentrarsi unicamente sulla dimostrazione di una “violazione di legge”, evitando critiche alla motivazione della sentenza, che, per quanto possano apparire fondate, non troveranno ascolto in sede di legittimità per questa specifica categoria di reati.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza del giudice di pace per vizi di motivazione?
No, la sentenza stabilisce chiaramente che avverso le sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso in Cassazione può essere proposto solo per violazione di legge e non per vizi di motivazione.
Cosa succede se un motivo di ricorso in Cassazione è formulato in modo generico?
Se un motivo è generico, cioè privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei riferimenti all’atto impugnato, viene considerato inammissibile, come avvenuto nel caso di specie per il secondo motivo.
In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente deve sempre pagare le spese della parte civile?
No. L’ordinanza chiarisce che la condanna al pagamento delle spese della parte civile avviene solo se questa ha svolto un’effettiva attività difensiva nel procedimento di Cassazione. In questo caso, non essendo stata svolta tale attività, non è stata disposta alcuna condanna in tal senso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2981 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2981 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza di secondo grado con cui il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia di primo grado, co la quale il Giudice di pace l’aveva condannato per il reato di lesioni personali
che il primo motivo di ricorso – al di là della sua formale enunciazione risolve nella denuncia di vizi di motivazione e che, ai sensi degli artt. 606, c 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 274 del 2000, n. 274, avve sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace pu essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge (Sez. n.22854 del 29.04.2019, COGNOME Bilio, Rv. 275557);
che il secondo motivo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei co congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;
che, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
che non possono, invece, essere liquidate le spese della parte civile poi «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera d consiglio, nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quan ricorso dell’imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della par civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei li consentiti, un’attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela de interessi di natura civile risarcitoria» (Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C 268139; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa dell ammende. Nulla sulle spese di parte civile.
Così deciso, il 22.11.2023.