Ricorso Giudice di Pace in Cassazione: Quando è Inammissibile?
La procedura penale davanti al Giudice di Pace presenta regole specifiche che influenzano anche le successive fasi di impugnazione. Comprendere i limiti di un ricorso al giudice di pace e, soprattutto, del successivo ricorso in Cassazione è fondamentale. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ha ribadito due importanti paletti procedurali: l’impossibilità di contestare la motivazione della sentenza e l’inapplicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna inflitta dal Giudice di Pace per i reati di percosse (art. 581 c.p.) e minaccia (art. 612 c.p.). La decisione veniva confermata anche in secondo grado dal Tribunale, in funzione di giudice d’appello. Non soddisfatto dell’esito, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due specifici motivi di contestazione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha basato il suo ricorso su due argomentazioni principali:
1. Vizio di motivazione: Contestava il ragionamento logico-giuridico seguito dai giudici di merito nell’affermare la sua responsabilità penale.
2. Mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto: Lamentava il diniego dell’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che avrebbe escluso la sua punibilità in ragione della minima gravità del reato commesso.
Entrambi i motivi, tuttavia, si sono scontrati con le barriere procedurali previste per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace.
La Decisione della Corte: Limiti al ricorso giudice di pace
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, fornendo una chiara spiegazione basata su norme specifiche e consolidati orientamenti giurisprudenziali.
Il Divieto di Censurare la Motivazione
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha ricordato che, a seguito delle riforme legislative (in particolare l’introduzione dell’art. 606, comma 2-bis, c.p.p.), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di Pace non è consentito proporre ricorso per cassazione per vizio della motivazione. Questa limitazione è stata introdotta per snellire il processo per reati minori ed evitare che la Corte Suprema venga oberata da questioni relative alla ricostruzione dei fatti, che si considerano definite nei primi due gradi di giudizio.
L’Inapplicabilità della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha richiamato un principio consolidato, sancito da una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (la n. 53683/2017), secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del Giudice di Pace. Questa esclusione si giustifica con la specificità del sistema sanzionatorio e processuale previsto per tali reati, che già prevede meccanismi deflattivi e sanzioni più miti.
Le motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda sulla volontà del legislatore di creare un sistema processuale differenziato e semplificato per i reati di minore allarme sociale, attribuiti alla competenza del Giudice di Pace. Le limitazioni all’appello in Cassazione non rappresentano una diminuzione delle tutele, ma una razionalizzazione delle risorse giudiziarie. La ratio è quella di concentrare il giudizio di legittimità della Cassazione solo sulle violazioni di legge, escludendo un terzo esame del merito e della logicità delle argomentazioni fattuali, già vagliate in primo e secondo grado. Allo stesso modo, l’inapplicabilità dell’art. 131-bis c.p. si spiega con il fatto che il procedimento davanti al Giudice di Pace possiede già istituti propri, come l’esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto (art. 34 D.Lgs. 274/2000), che perseguono finalità analoghe.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante promemoria sui limiti del sistema di impugnazioni per i reati di competenza del Giudice di Pace. Chi affronta un procedimento di questo tipo deve essere consapevole che le possibilità di contestare una condanna in Cassazione sono significativamente ristrette. Non è possibile lamentare vizi di motivazione, e non si può invocare l’istituto della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La strategia difensiva deve quindi concentrarsi in modo efficace nei primi due gradi di giudizio, dove si decide il merito della vicenda. Un ricorso in Cassazione basato su tali motivi è destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare la motivazione di una sentenza d’appello per reati di competenza del giudice di pace davanti alla Corte di Cassazione?
No, l’ordinanza chiarisce che per i reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione non può essere proposto per vizio della motivazione, in base all’art. 606, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
La causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’ (art. 131-bis c.p.) si applica ai reati giudicati dal giudice di pace?
No, la Corte di Cassazione, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite, ha confermato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione per un caso proveniente dal giudice di pace?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000,00 Euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12818 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12818 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MILANO il 19/12/1966
avverso la sentenza del 22/05/2024 del TRIBUNALE di FORLI’
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che NOME COGNOME ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Forlì in data 22 maggio 2024, che, decidendo in funzione di giudice di appello delle sentenze emesse dal giudice di pace, ha confermato la condanna inflittagli, anche agli effetti civili, per i reati di cui agli artt. 581 e 612 cod. pe commessi in Cesenatico il 2 giugno 2021);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell’imputato, non è consentito in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557);
che il secondo motivo, che censura il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestame infondato, posto che per diritto vivente «La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativ reati di competenza del giudice di pace» (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 271587);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 marzo 2025
Il consigliere estensore
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Il Presidente