Ricorso Giudice di Pace: Quando il Vizio di Motivazione Non Basta
Presentare un ricorso giudice di pace in Cassazione richiede una profonda conoscenza delle norme procedurali, che prevedono limiti stringenti rispetto alle impugnazioni ordinarie. Un’ordinanza recente della Suprema Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: non è sufficiente lamentare un generico vizio di motivazione per ottenere un riesame della sentenza. La Corte, con una decisione netta, ha dichiarato inammissibile un ricorso, chiarendo le condizioni specifiche che devono essere soddisfatte per questo tipo di impugnazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di lesioni personali (art. 582 c.p.), emessa dal Giudice di Pace e successivamente confermata in appello dal Tribunale. La persona condannata ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: l’illogicità della motivazione della sentenza d’appello riguardo all’attendibilità della persona offesa. Secondo la difesa, il giudice di secondo grado non avrebbe valutato correttamente le prove, giungendo a conclusioni irragionevoli.
I Rigidi Limiti del ricorso giudice di pace
La questione centrale affrontata dalla Cassazione non riguarda il merito della colpevolezza, ma i limiti procedurali dell’impugnazione. La normativa introdotta con il D.Lgs. n. 274/2000 (e successive modifiche) ha stabilito un regime speciale per le sentenze emesse in procedimenti di competenza del Giudice di Pace. In particolare, l’art. 606, comma 2-bis, del codice di procedura penale, stabilisce che il ricorso per cassazione avverso tali sentenze non può essere proposto per il cosiddetto ‘mero vizio della motivazione’, previsto dalla lettera e) del comma 1 dello stesso articolo. Ciò significa che non si può semplicemente contestare che la motivazione sia contraddittoria o illogica in modo generico.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, applicando rigorosamente la normativa, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che l’impugnazione era basata proprio su quel vizio di motivazione che la legge esclude esplicitamente per le sentenze del Giudice di Pace. Inoltre, hanno precisato che il principio del ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’ può essere invocato in sede di legittimità solo se la sua violazione si traduce in una ‘illogicità manifesta e decisiva’ della motivazione, un vizio ben più grave di quello genericamente lamentato dalla ricorrente.
le motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, ha evidenziato la natura speciale delle norme che regolano l’impugnazione delle sentenze del Giudice di Pace. Queste regole sono state introdotte per deflazionare il carico della Cassazione e limitare il terzo grado di giudizio a questioni di pura legittimità o a vizi macroscopici. Contestare la valutazione dell’attendibilità di un testimone rientra tipicamente nell’apprezzamento di merito del giudice, non sindacabile in Cassazione se non nei ristretti limiti di una illogicità palese e determinante per l’esito del giudizio, requisito non riscontrato nel caso di specie.
In secondo luogo, la Corte ha ritenuto il ricorso ‘manifestamente infondato’, poiché un’analisi della sentenza impugnata rivelava un’argomentazione corretta e logica da parte del Tribunale. Non vi era, quindi, alcuna base per sostenere la presenza di una illogicità manifesta e decisiva. Di conseguenza, il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità.
le conclusioni
L’ordinanza ha importanti implicazioni pratiche. Chi intende impugnare una sentenza di condanna emessa dal Giudice di Pace deve essere consapevole che i motivi di ricorso in Cassazione sono estremamente limitati. Non è una terza istanza di merito dove si possono rivalutare le prove. È necessario individuare violazioni di legge o vizi procedurali specifici e gravi. La conseguenza della declaratoria di inammissibilità è stata, per la ricorrente, non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, un onere economico che sottolinea l’importanza di proporre ricorsi fondati su solide basi giuridiche.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza del Giudice di Pace per un qualsiasi difetto di motivazione?
No. L’ordinanza chiarisce che per i reati di competenza del Giudice di Pace, il ricorso in Cassazione non può essere proposto per un ‘mero vizio della motivazione’ (art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p.), ma solo per vizi più gravi, come l’illogicità manifesta e decisiva della motivazione stessa.
Qual è la conseguenza di un ricorso inammissibile?
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, rendendo definitiva la condanna.
In questo caso, perché la Corte ha ritenuto il motivo del ricorso manifestamente infondato?
Perché il motivo si limitava a contestare l’illogicità della motivazione sulla credibilità della persona offesa, un tipo di censura non ammessa per le sentenze d’appello relative a reati di competenza del Giudice di Pace. Inoltre, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse, in ogni caso, corretta e non illogica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39914 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39914 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2024 del TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice di Pace cittadino per il reato di cui all’art. 582 cod. pen.
Ritenuto che il primo e unico motivo con cui la ricorrente contesta l’illogicità della motivazione in ordine alla attendibilità della persona offesa:
– non è deducibile, in quanto ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, COGNOME, Rv. 275557), né può essere evocata la regola di giudizio compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio”, che rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.;
è altresì manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 5 della sentenza impugnata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 9 ottobre 2024 Il consi GLYPH e estensore
Il Presidente