Ricorso Giudice di Pace: Quando la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
Presentare un ricorso Giudice di Pace in Cassazione richiede una profonda conoscenza dei limiti procedurali. Una recente ordinanza della Corte Suprema ci offre un chiaro esempio di come un ricorso, se non correttamente impostato, possa essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende. Analizziamo insieme la decisione per comprendere quali sono gli errori da evitare.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso ha origine da una sentenza del Giudice di Pace di Partinico, che condannava un imputato al pagamento di una multa di 400,00 euro per il reato di minaccia (art. 612 c.p.), mentre lo assolveva dall’accusa di percosse. L’imputato, non soddisfatto della decisione, proponeva impugnazione, la quale veniva correttamente riqualificata come ricorso per cassazione. I motivi del ricorso si basavano su tre punti principali: la contestazione della sussistenza del reato, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) e l’eccessività della pena inflitta.
L’Analisi della Corte: I Motivi del ricorso Giudice di Pace
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo del ricorso, giudicandoli tutti manifestamente infondati e, di conseguenza, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della Corte.
Primo Motivo: Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
L’imputato contestava la sussistenza stessa del reato, mettendo in discussione la valutazione delle prove fatta dal Giudice di Pace. La Cassazione ha prontamente respinto questo motivo, ribadendo un principio cardine del giudizio di legittimità: la Corte Suprema non è un terzo grado di giudizio di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o proporre una lettura alternativa dei fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Le doglianze dell’imputato, essendo “in punto di fatto”, esulavano completamente dalle competenze della Corte.
Secondo Motivo: L’Inapplicabilità della Particolare Tenuità del Fatto nel rito del Giudice di Pace
Il secondo motivo del ricorso Giudice di Pace riguardava la richiesta di applicare l’art. 131 bis c.p., che esclude la punibilità per fatti di particolare tenuità. Anche su questo punto, la Corte è stata categorica. Citando una precedente e autorevole pronuncia delle Sezioni Unite (n. 53683/2017), ha ricordato che tale istituto non è applicabile nei procedimenti relativi ai reati di competenza del Giudice di Pace. Si tratta di una questione di diritto consolidata che rendeva il motivo manifestamente infondato.
Terzo Motivo: La Discrezionalità nella Determinazione della Pena
Infine, l’imputato lamentava l’eccessività della sanzione pecuniaria. La Corte ha respinto anche questa censura, spiegando che la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere può essere sindacato in Cassazione solo se esercitato in modo palesemente illogico o immotivato. Nel caso di specie, il Giudice di Pace aveva fornito una giustificazione congrua per la pena inflitta, commisurandola all’entità minima prevista dalla legge, rendendo la lamentela infondata.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su principi procedurali consolidati. L’inammissibilità del ricorso deriva dalla natura stessa dei motivi proposti, i quali non rientravano nei limiti del giudizio di legittimità. Il tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove, la richiesta di applicare una norma (l’art. 131 bis c.p.) pacificamente ritenuta inapplicabile in quel contesto procedurale e la critica a una decisione discrezionale e motivata del giudice di merito hanno reso inevitabile la declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza è un monito importante: impugnare una sentenza del Giudice di Pace in Cassazione richiede la formulazione di motivi specifici che attengano a violazioni di legge o a vizi logici della motivazione. Non è possibile utilizzare questo strumento per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti. Inoltre, conferma definitivamente che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non trova spazio nei procedimenti davanti al Giudice di Pace. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
È possibile contestare la valutazione delle prove di un Giudice di Pace presentando ricorso in Cassazione?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o le prove del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Le contestazioni sui fatti sono considerate inammissibili.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) si applica ai reati di competenza del Giudice di Pace?
No. L’ordinanza, richiamando una precedente sentenza delle Sezioni Unite, conferma che l’articolo 131 bis del codice penale non è applicabile nei procedimenti relativi ai reati di competenza del Giudice di Pace.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la persona che lo ha presentato viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita discrezionalmente dalla Corte, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15326 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15326 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 del GIUDICE DI PACE di PARTINICO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME propone impugnazione (correttamente riqualificata dal Tribunale come ricorso per cassazione) avverso la sentenza del Giudice di Pace di Partinico che lo ha condannato alla pena di euro 400,00 di multa per il reato di cui all’art. 612 cod. pen., mentre lo ha assolto da quello di percosse;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contes:a l’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto l’articolo in questione non è applicabile nei procedimenti relativi ai reati di competenza del giudice di pace (cfr. Sez. LI, n. 53683 del 22;06/2017, Pmp, Rv. 271587 – 01);
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che lamenta l’eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l’esercizio in maniera congrua rispetto alla entità minima della stessa (cfr. pagg. 3-4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/03/2024