Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45373 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45373 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2022 del TRIBUNALE di CHIETI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che, quale giudice d’appello, ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice di pace di Chieti ha affermato la penale responsabilità dell’imputata in ordine al delitto di lesioni personali;
Considerato che sono indeducibili tutti e cinque i motivi di ricorso che denunciano:
il primo, vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della scriminante della legittima difesa;
il secondo, la violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., in punto affermazione di penale responsabilità dell’imputata;
il terzo, la violazione di legge in relazione all’art. 133 cod. pen. con riferimento alla commisurazione della pena irrogata;
il quarto, la violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
il quinto, la violazione di legge in ordine alla liquidazione del danno ex art. 538 c pen.
Ritenuto, invero, che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11), avve sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge, vizio che, nel caso di specie, non ricorre, tenuto conto dell’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato e, dunque, dell’assenza di vizi della motivazione così radicali da rendere la motivazione posta a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692) e, quindi, non rileva sotto il profilo della violazione di legge.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 luglio 2023
Il consigliere estensore
D E POSIT ATA
I Presidente