Ricorso Giudice di Pace: I Motivi Ammessi in Cassazione
Quando una sentenza viene emessa in appello per un reato di competenza del Giudice di Pace, le vie per impugnarla in Cassazione si restringono notevolmente. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce i confini dell’ammissibilità del ricorso giudice di pace, sottolineando come non tutti i vizi possano essere fatti valere. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere le regole procedurali che governano l’ultimo grado di giudizio per i reati minori, evitando di incorrere in una declaratoria di inammissibilità e nelle conseguenti sanzioni economiche.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato per il delitto di lesioni personali, un reato la cui competenza originaria spetta al Giudice di Pace. Dopo la conferma della condanna da parte del Tribunale in funzione di corte d’appello, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il motivo principale del ricorso era incentrato su un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello, in particolare per il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa.
Analisi della Corte e il Ricorso Giudice di Pace
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato immediatamente inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione (ossia, se la legittima difesa fosse applicabile o meno), ma si è fermata a un vaglio preliminare di ammissibilità. Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato: per le sentenze di appello relative a reati di competenza del ricorso giudice di pace, il legislatore ha previsto una limitazione specifica dei motivi per cui si può adire la Suprema Corte.
La normativa di riferimento, contenuta negli articoli 606, comma 2-bis, del codice di procedura penale e 39-bis del d.lgs. 274/2000, stabilisce che il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui all’articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c). Questi motivi riguardano questioni di stretta legalità, come la violazione di legge o l’inosservanza di norme processuali, ma escludono esplicitamente il vizio di motivazione (previsto dalla lettera e) dello stesso articolo).
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è puramente processuale e si fonda sulla volontà del legislatore di creare un sistema di impugnazione più snello e rapido per i reati di minore gravità. Consentire un ricorso per cassazione per vizio di motivazione anche per queste fattispecie significherebbe trasformare la Suprema Corte in un terzo grado di giudizio sul fatto, un ruolo che non le compete. La Cassazione è giudice di legittimità, non di merito.
Dato che il ricorrente ha basato la sua doglianza proprio su un vizio di motivazione – un motivo non consentito per questo tipo di procedimento – il ricorso è stato ritenuto palesemente inammissibile. Tale evidente inammissibilità ha comportato, secondo quanto previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, due conseguenze automatiche per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha specificato che quest’ultima sanzione è giustificata dalla presenza di profili di colpa nel proporre un’impugnazione priva dei presupposti di legge, come confermato anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un’importante lezione procedurale: prima di impugnare una sentenza, è cruciale verificare attentamente quali motivi di ricorso sono ammessi dalla legge per quello specifico tipo di procedimento. Per i reati di competenza del Giudice di Pace, le possibilità di accesso alla Corte di Cassazione sono limitate a questioni di pura violazione di legge. Tentare di contestare l’apparato motivazionale della sentenza d’appello si traduce non solo in un insuccesso processuale, ma anche in significative conseguenze economiche per il ricorrente. La decisione serve da monito sulla necessità di un’attenta valutazione legale prima di intraprendere l’ultimo grado di giudizio.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa in appello per un reato di competenza del Giudice di Pace?
No, il ricorso è ammesso solo per specifici motivi previsti dalla legge, che riguardano violazioni di legge e non il vizio di motivazione della sentenza.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e, se si ravvisa una colpa nella proposizione del ricorso, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il vizio di motivazione non era un motivo di ricorso valido in questo caso?
Perché la sentenza impugnata era stata pronunciata in appello per un reato di competenza del Giudice di Pace. La legge (art. 39-bis d.lgs. 274/2000 e art. 606, comma 2-bis, c.p.p.) limita espressamente i motivi di ricorso per cassazione in questi casi, escludendo il vizio di motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31335 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31335 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 del TRIBUNALE di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Tribunale di Catania in funzione di Tribunale di appello che ne ha confermato la condanna per il delitto di lesioni personali;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente irritualmente denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, è inammissibile dato che contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all’art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274), il che esime dall’immorare oltre;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – a versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/04/2024.