Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21220 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21220 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a VALLELUNGA PRATAMENO il 25/05/1966
avverso la sentenza del 06/06/2024 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, che, concedendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del Giudice di pace di Caltanissetta, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di percosse e di minaccia;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di norme processuali e vizi di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione del quadro probatorio, non è consentito in sede di legittimit perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge. In ogni caso, il suddetto motivo non è deducibile in quanto non si tratta di norme la cui inosservanza è prevista a pena di nullità (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 – 04);
Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazione e violazione dell’art. 63 cod. proc. pen. in relazione all’inutilizzabil delle dichiarazioni dei testi la cui posizione non era nota al momento dell’apertura del dibattimento, è manifestamente infondato, perché – come anche chiarito dalla Corte di merito a pag. 3 del provvedimento impugnato – i suddetti soggetti erano stati sentiti dal giudice di primo grado in un momento in cui non rivestivano la qualità di imputati nè di indagati in procedimento connesso e, dunque, correttamente non ne veniva GLYPH dichiarata GLYPH l’inutilizzabilità. GLYPH In GLYPH ogni GLYPH caso, GLYPH l’eventuale GLYPH inutilizzabilità riguarderebbe le dichiarazioni dalle quali emergerebbero indizi di colpevolezza e non anche quelle deposizioni testimoniali rese da chi era estraneo al fatto di reato.
Il motivo è altresì genrico poiché non indica la decisività delle prove dichiarative delle quali denuncia l’inutilizzabilità (cfr. Sez. U, n. 23868 del 23/4/2009, COGNOME, R 243416);
Considerato, inoltre, che tutti i restanti motivi di ricorso, con i quali il ricor denunzia vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione della circostanza attenuante della provocazione, non sono consentiti in sede di legittimità perché, come si è già chiarito, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge e non per il dedotto vizio di motivazione;
5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 23 aprile 2025