Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20420 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20420 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a TERAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 del TRIBUNALE di TERAMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che COGNOME NOME ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Teramo in data 12 ottobre 2023, che, decidendo in funzione di giudice di appello sulle sentenze del giudice di pace, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, anche agli effetti civili, per il reato di all’art. 595 cod. pen. (fatto commesso in Teramo il 3 luglio 2017);
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il proposto motivo, che lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc pen., vizio argomentativo da travisamento delle prove, eccepisce il vizio di motivazione, che, però, non è consentito in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557);
– ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 maggio 2024