Ricorso Generico Stupefacenti: Quando è Inammissibile secondo la Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un’importante lezione sulla redazione dei ricorsi in materia penale, in particolare per i reati legati agli stupefacenti. Un ricorso generico stupefacenti, che non si confronta specificamente con tutte le argomentazioni della sentenza impugnata, rischia una declaratoria di inammissibilità, chiudendo di fatto ogni possibilità di revisione della condanna. Analizziamo la decisione per comprendere i criteri seguiti dalla Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso nasce da una condanna per illecita detenzione di sostanze stupefacenti. La Corte d’Appello, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado escludendo la recidiva, aveva confermato l’impianto accusatorio. L’imputato ha quindi presentato ricorso per cassazione, basando le sue doglianze su due punti principali:
1. La mancata qualificazione del fatto come reato di ‘lieve entità’.
2. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La difesa sosteneva che questi elementi non fossero stati adeguatamente valutati dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che i motivi presentati dalla difesa erano meramente reiterativi e generici, non riuscendo a scalfire la logica e completa motivazione della Corte d’Appello.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Generico Stupefacenti
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni difensive, evidenziando perché un ricorso generico stupefacenti non possa trovare accoglimento. La motivazione della Cassazione si è concentrata su due aspetti cruciali.
La Questione della Lieve Entità: Non Basta il Dato Quantitativo
La difesa aveva incentrato la sua critica quasi esclusivamente sul dato ponderale della sostanza sequestrata. La Cassazione ha ribadito, in linea con la Corte d’Appello, che la valutazione sulla lieve entità non può basarsi solo sulla quantità. Nel caso di specie, erano stati rinvenuti elementi che delineavano un quadro ben più grave e organizzato:
* Una pressa in ferro per il confezionamento dei panetti.
* Un sigillo di una marca automobilistica per la marchiatura degli stessi.
* Svariate confezioni di sostanza da taglio.
* Una considerevole somma di denaro occultata nel veicolo.
Questi elementi, secondo i giudici, erano chiari indicatori di un’attività di lavorazione e taglio finalizzata a una successiva immissione sul mercato, del tutto incompatibile con l’ipotesi di lieve entità. Un ricorso che ignora tali prove e si concentra su un unico aspetto è, per definizione, generico e inefficace.
Il Rigetto delle Attenuanti Generiche
Anche la seconda doglianza è stata respinta con motivazioni simili. La Corte d’Appello aveva già correttamente escluso la concessione delle attenuanti generiche per l’assenza di elementi positivamente valutabili, tenendo conto anche di un precedente a carico dell’imputato. La difesa, nel ricorso, non ha offerto nuovi spunti, limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni.
Inoltre, la Corte ha sottolineato l’irrilevanza della confessione resa dall’imputato, poiché avvenuta quando il quadro probatorio a suo carico era già “completo e solidissimo”. Una confessione tardiva, in un contesto di prove schiaccianti, perde la sua valenza ai fini di un trattamento sanzionatorio più mite.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito per la pratica legale: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi critica e puntuale di tutta la motivazione della sentenza impugnata. Limitarsi a riproporre le stesse tesi già respinte nei gradi di merito, senza un confronto serrato con le ragioni dei giudici, conduce a un inevitabile giudizio di inammissibilità. Per evitare di presentare un ricorso generico stupefacenti, è essenziale attaccare la coerenza logica del provvedimento nel suo complesso, dimostrando specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali manifesti, piuttosto che insistere su singoli elementi decontestualizzati.
Perché un ricorso in materia di stupefacenti può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è generico, ovvero si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio senza confrontarsi specificamente e criticamente con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
La quantità di droga è l’unico criterio per riconoscere l’ipotesi di ‘lieve entità’?
No. La Corte ha chiarito che, oltre alla quantità (definita nel caso di specie ‘tutt’altro che irrisoria’), sono decisivi altri elementi indicativi di un’attività organizzata, come il possesso di presse, sostanze da taglio, sigilli per marchiare la merce e ingenti somme di denaro.
Una confessione garantisce sempre la concessione delle attenuanti generiche?
No. Secondo la sentenza, una confessione non ha rilevanza per ottenere le attenuanti se viene resa quando le prove a carico dell’imputato sono già complete e schiaccianti, rendendo la dichiarazione di fatto superflua ai fini dell’accertamento della verità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8955 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8955 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMECUI OIEOJR3) nato il 15/09/1985
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che LLANA3 NOME – imputato del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22/05/2024, con cui la Corte d’Appello di Milano ha parzialmente riformato (escludendo la recidiva e rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio) la sentenza di condanna in primo grado emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Como, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’esclusione dell’ipotesi di lieve entità e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, e censurando – con una memoria successivamente depositata – la prospettata inammissibilità delle doglianze;
ritenuto che il primo ordine di censure sia reiterativo e comunque generico, essendosi la difesa limitata a prendere in considerazione il solo dato ponderale (comunque “tutt’altro che irrisorio” come sottolineato dalla Corte d’Appello), senza minimamente confrontarsi con gli ulteriori elementi concordemente valorizzati dai giudici di merito, in termini del tutto immuni da censure qui deducibili, per escludere l’ipotesi lieve (sequestro nell’abitazione di una pressa di ferro per il confezionamento dei panetti, di un sigillo di marca automobilistica per la loro marchiatura, di svariate confezioni di sostanza da taglio, nonché di una considerevole somma di danaro, in parte occultata, all’interno del veicolo): elementi ritenuti indicativi di un’attività di taglio e lavorazione, finalizzata commissione dello stupefacente, che rendevano irrilevante il mancato rinvenimento di bilancini o buste di plastica che “solitamente caratterizzano le attività di spaccio svolte a un livello inferiore” (cfr. pag. 6 della senten impugnata);
ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi per la residua doglianza, avendo la Corte d’Appello condiviso il giudizio del G.i.p. circa l’insussistenza di elementi positivamente valorizzabili, anche alla luce del precedente a carico, non potendo in particolare attribuirsi alcun rilievo alla dichiarazione confessoria resa in presenza di “un quadro probatorio già completo e solidissimo” (cfr. pag. 6, cit.);
ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa del Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025
Il Consigre estensore
Il Presidente