Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15417 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15417 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 24/04/1987
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede del 17 febbraio 2022, con cui l’imputato NOME COGNOME era stato condannato, in esito a rito abbreviato, alla pena di anni 4 e giorni 20 di reclusione ed euro 18.000 di multa, in ordine al reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, commesso in Roma il 16 febbraio 2024. Ha confermato, altresì, la confisca e la distruzione dello stupefacente.
Avverso tale sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi: 1) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla mancata riqualificazione della condotta nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 ; 2) manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge, relativamente alla negata riqualificazione che precede, con riferimento alla detenzione della sostanza stupefacente del tipo eroina (gr. 5,2).
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Le prospettate censura sono generiche e aspecifiche, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. I motivi proposti, frammentando la condotta di detenzione, invocano l’uso personale dello stupefacente e ne prospettano la riqualificazione separando la detenzione della cocaina da quella dell’eroina. Tuttavia, nella sentenza impugnata si dà conto che l’imputato aveva in parte ammesso di detenere le diverse sostanze (cocaina gr. 55, eroina gr. 5,2, hashish gr. 431,3), affermando che ciò accadeva per conto di terzi, ricevendo la retta di euro 300 a settimana, per cui tali concrete modalità, unite alle condizioni personali dell’imputato stesso, che non fruiva di altri redditi, dimostravano che la detenzione della sostanza stupefacente di diverso tipo, quindi indipendentemente dalla qualità riferibile alla sola cocaina, era caratterizzata da modalità tali da impedire la riqualificazione richiesta, posto che non si trattava del cd. piccolo spaccio, alla luce del rilevante traffico di stupefacente che l’organizzazione datasi aveva realizzato.
I motivi, sostanzialmente, reiterano quanto già dedotto in appello, e non si confrontano con le specifiche argomentazioni appena ricordate, posto che la motivazione complessivamente fornita è palesemente riferita alla condotta di detenzione, considerata con riferimento a tutti e tre i tipi di sostanza stupefacente rinvenuti, corroborata dalle modalità evidenziate.
Va allora rammentato che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere
nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME).
All’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla
somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso, il 2 aprile 2025.